Dettaglio Legge Regionale

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009. (16-4-2019)
Toscana
Legge n.17 del 16-4-2019
n.19 del 19-4-2019
Politiche ordinamentali e statuti
11-6-2019 / Impugnata


La Regione Toscana apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 40/2009, recante “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”.

In particolare, l'articolo 1, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), prevede che la Regione acquisisca il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

Si evidenziano profili di incostituzionalità nella misura in cui l'esenzione dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) confligge con normative statali che invece, a determinati fini, ne richiedono il possesso. A tal fine si evidenzia quanto segue:

a) ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Decreto Legge n. 20372005 (convertito dalla L. n.248/2005) "per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266";

b) ai sensi dell'art, 1, comma 553, L. n. 266/2005 "per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266"

c) ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 "a decorrere dal 1’ luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (..)” - ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, DL n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) "alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo".

In altri termini, la possibilità prevista dalla legge regionale in oggetto di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione o liquidazione "di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni" superiori ai 5.000 euro non può incidere sugli obblighi già previsti dalla legge statale sopra sinteticamente indicati e, in particolare, sugli obblighi di presentazione del DURC nel caso di fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie.
Fermo restando quanto sopra, la disposizione presenta ulteriori profili di incostituzionalità anche in relazione alla esclusione dalla presentazione del DURC relativamente a "contributi, benefici, sovvenzioni" che non siano già oggetto di disciplina statale e, segnatamente, a quelli oggetto di finanziamento esclusivo della Regione.
In particolare, la scelta del legislatore regionale di circoscrivere gli obblighi di presentazione del DURC determina, pur ai fini del godimento di somme di lieve entità, una equiparazione tra imprese regolari ad imprese che non sono regolari anche per importi contributivi dì notevole entità.
Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari, la disposizione in argomento incide dunque sulla "tutela della concorrenza", materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2 lett. e, Cost.), atteso che in altre Regioni d'Italia non risulterebbe possibile godere di benefici sia pur di minimo importo - a fronte di debiti contributivi nei confronti dell'INPS.


Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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