Dettaglio Legge Regionale

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali. (24-4-2019)
Valle Aosta
Legge n.4 del 24-4-2019
n.19 del 30-4-2019
Politiche economiche e finanziarie
19-6-2019 / Impugnata
La Legge della regione Valle Aosta n. 4 pubblicata sul B.U.R n. 19 del 30/04/2019 recante “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali” presenta i seguenti profili di non conformità alla Costituzione.

Articolo 6 (Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla l.r. 19/2012):
- Il comma 6, nel posticipare al 31 maggio 2019 il termine di approvazione per gli enti locali del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, introduce un termine difforme da quello previsto dalla disciplina nazionale in materia ed in particolare dall'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118 del 2011.
Tale deroga, esorbitando dai limiti della potestà legislativa regionale, integra una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.
L'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici anche per le autonomie speciali è stato infatti costantemente affermato dalla Corte costituzionale (Sentenza n. 80 del 2017) secondo cui non rileva in tale contesto l’esistenza di una potestà regionale nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sul proprio territorio, poiché la potestà di esprimere nella contabilità di tali enti locali le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna).
Del resto la Corte costituzionale, occupandosi di un caso analogo a quello in esame (sentenza n. 80 del 2017), ha affermato che "la deroga al termine generale previsto dal d.lgs. n. 118 dei 2011 non costituisce uno scostamento meramente formale poiché «la norma interposta - pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci - per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei» (sentenza n. 184 del 2016).
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per contrasto con la richiamata norma interposta di cui all'articolo 18, comma 1, lett b), del d.lgs. n. 118 del 2011.

- Il comma 7, nel salvaguardare l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2019, prevede l'esclusione della spesa relativa ai contratti di lavoro flessibile per l'impiego di personale addetto ai servizi domiciliari per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e quelle riguardanti l'utilizzo di lavoratori socialmente utili dal calcolo del limite percentuale massimo di cui all'articolo 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2018.
Al riguardo, la disposizione della legge regionale n. 1/2019 (articolo 1, comma 4) che introduce il citato comma 5-bis è stata oggetto di impugnativa sulla base delle seguenti motivazioni: la disposizione inseriva un nuovo comma 5-bis all'articolo 6 della L.R. n. 12/2018, prevedendosi la possibilità, per gli enti locali, di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con co.co.co. nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009.
Al riguardo, l'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 prevede, in generale, un limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 e, all'ultimo capoverso, solo per le amministrazioni che nel 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, consente di computare il limite in parola (50%) con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
Al riguardo, dalla verifica dei dati relativi al costo per il lavoro flessibile sostenuto dalla regione Valle d'Aosta nel 2009, risulta che la stessa abbia sostenuto tali tipologie di spese e pertanto non rientra nella possibilità di avvalersi della previsione contenuta all'ultimo capoverso dell'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, ossia della facoltà di utilizzare come parametro di riferimento la media delle spese sostenute per il personale a tempo determinato o con convenzioni e co.co.co nel triennio 2007-2009. Inoltre, ove si consentisse l'applicazione della disposizione regionale in esame, ne conseguirebbero maggiori oneri dato che, dai calcoli effettuati sui dati estratti dai conto annuale, il 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 risulta maggiore rispetto al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5, comma 1, lett. a) e 22, comma 8, del D.lgs. n. 75/2017, che hanno introdotto il comma 5-bis all'articolo 7, del D.lgs. 165/2001, è stato fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° luglio 2019.
Premesso quanto sopra, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Ciò posto, la disposizione regionale è stata impugnata per contrasto con la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le medesime osservazioni riguardino anche la previsione normativa in esame.

Le disposizioni eccedono anche dalla competenza legislativa esclusiva della Regione di cui all’articolo 2 dello Statuto della Valle d’Aosta (Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) che deve esercitarsi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,.

La legge regionale in esame va pertanto impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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