Dettaglio Legge Regionale

Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11. (31-5-2019)
Calabria
Legge n.16 del 31-5-2019
n.61 del 3-6-2019
Politiche economiche e finanziarie
31-7-2019 / Impugnata
La legge Regione Calabria n. 16 pubblicata sul B.U.R n. 61 del 03/06/2019 recante: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, deve essere impugnata per i profili di illegittimità di seguito evidenziati.

L’articolo 1 detta un’interpretazione autentica della previsione normativa di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2015. In proposito, si evidenzia che la formulazione contenuta nella disposizione in analisi non appare propriamente interpretativa, configurandosi piuttosto come una nuova norma diretta a disapplicare la disciplina relativa al contenimento della spesa fissata dalla citata legge regionale n. 11/2015 per le società partecipate della Regione in relazione alle sole società in house providing e quelle controllate - direttamente e indirettamente - dalla Regione o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.
Premesso quanto sopra, si avrebbe comunque l'effetto di sottrarre ab origine ai vincoli di contenimento gli organismi citati con effetti finanziari negativi in termini di minor risparmio; effetti negativi che non paiono compensabili per effetto dell'articolo 2 della legge in esame, secondo il quale per le società citate la Regione applica esclusivamente le norme statali in materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016.
Il legislatore regionale ha, pertanto, voluto rintracciare una disciplina applicabile, in tema di riduzione delle spese di funzionamento, per le società estromesse a seguito della "norma interpretazione autentica". L'avverbio "esclusivamente", infatti, potrebbe condurre nel senso che alle società in discorso vada applicata la normativa statale, ma solo con specifico riferimento all'articolo 19 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale risulta successivo in ordine temporale.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la legge regionale in parola sia in conflitto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione - in quanto comporta oneri non coperti a carico del bilancio regionale, contrariamente a quanto affermato dall'articolo 3 della medesima legge regionale - e con l’articolo 117, comma 3, Cost. per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e pertanto debba essere impugnata ai sensi dell’art. 127 Cost.

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