Dettaglio Legge Regionale

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019. (6-6-2019)
Lombardia
Legge n.9 del 6-6-2019
n.23 del 7-6-2019
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
6-8-2019 / Impugnata
La legge della Regione Lombardia n. 9 pubblicata sul B.U.R n. 23 del 07/06/2019 recante “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019” presenta profili d’illegittimità costituzionale come di seguito viene illustrato e va pertanto impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Articolo 2: la norma integra l'articolo 1 della legge regionale n. 30/2006, inserendo anche il comma 5-quaterdecies in cui si disciplina la procedura di mobilità volontaria per il personale dipendente delle società partecipate della Regione e per il cui trasferimento si osservano le disposizioni statali e del contratto collettivo.
Al riguardo, è necessario segnalare che le procedure di mobilità per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 erano regolate dai commi 563 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 147/2013. Con l'intervento abrogativo dei commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis ad opera dell'articolo 28, lettera t) del decreto legislativo n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), la citata disciplina è venuta meno e, per effetto del precetto di cui al comma 1 dell'articolo 19 ("Gestione del personale") del medesimo Testo unico, la regolazione è demandata all'osservanza delle norme del Codice civile e, in particolare, dell'articolo 2112, salvo che per la tipica procedura di mobilità, cosiddetta di "reiternalizzazione", prevista dal successivo comma 8. Pertanto, in materia di gestione del personale, non emerge la possibilità per le regioni di legiferare in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico (anche perché si presenterebbe il rischio di avere sul medesimo istituto regole differenti per ogni regione). Viceversa, un intervento in tal senso dà luogo ad una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, sancita all'articolo 117, secondo comma, lettera l).

Articolo 4, comma 1, lett. e): la norma interviene nella materia dei debiti fuori bilancio, già disciplinata dal decreto legislativo n. 118/2011, il quale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato.
In particolare, i commi 8-sexies e 8-septies aggiunti dalla norma in esame all'articolo 59, della legge regionale n. 34/1978 non risultano rispettosi dell'articolo 73, comma 4, del Digs. n. 118/2011, consentendo il pagamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive prima del riconoscimento della loro legittimità. Al riguardo, si richiama quanto evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche nella Delibera n. 20/2018/PAR che riporta quanto rappresentato dalla Commissione Arconet nella riunione del 30 marzo 2016 in risposta ad alcuni quesiti riguardanti i debiti fuori bilancio, in relazione all'applicazione della disposizione normativa di cui al punto 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011: “Se l'impegno riguardante un debito fuori bilancio è registrato in assenza del riconoscimento del debito la procedura contabile di spesa non è legittima. Pertanto non si può procedere all'impegno e alla liquidazione di una spesa registrata successivamente alla nascita dell'obbligazione in assenza del riconoscimento del debito fiori bilancio ". Peraltro, proprio in presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il comma 4 dell'articolo 73 del D.lgs. n. 118/2011 prevede la procedura semplificata del silenzio-assenso, che intende riconosciuta la legittimità di detti debiti fuori bilancio decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta.

Articolo 10, comma 5: la norma integra l'articolo 15 della legge regionale n. 20/2003, in tema di finanziamento delle funzioni esercitate dal CORECOM, inserendo, dopo il comma 2, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinques. In particolare, dai primi tre commi citati risulta che:
- i costi derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro nelle diverse forme a tempo determinato non sono computabili agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa complessiva del personale stabiliti dalla normativa nazionale qualora essi siano interamente finanziati dalle risorse ottenute da terzi, iscritte nel bilancio regionale;
- le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate non sono computabili al fine del rispetto dei vincoli di contenimento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse deputate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, previsti dalla normativa statale se esse sono totalmente coperte dalle risorse ottenute per lo svolgimento delle funzioni medesime;
- le risorse acquisite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per incrementare il trattamento economico accessorio del personale ad esse esclusivamente adibito.
Al riguardo, premesso che ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20/2003, il CORECOM, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del personale della Regione, le sopra esposte norme hanno in comune un metodo di deroga delle disposizioni statali volte a costituire principi generali di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, i vincoli prescritti dal legislatore nazionale contenuti all'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, quelli previsti ai sensi del decreto legge n. 78/2010 e dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, richiamati nelle descritte norme regionali, rappresentano una regolazione uniforme a cui deve attenersi tutta la pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato contrattualizzato (incluse le regioni) e pertanto sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa dello Stato (sul punto si vedano le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 146/2019, n. 154/2019 e n. 157/2019). Ciò posto, si ritiene che le disposizioni in parola si pongano in conflitto con gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile e terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica della Costituzione.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene sussistano i presupposti per l'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 Cost. della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro