Dettaglio Legge Regionale

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel terriotorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109). (5-7-2019)
Puglia
Legge n.33 del 5-7-2019
n.76 del 8-7-2019
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
6-8-2019 / Impugnata
La legge regionale , che detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 20.12.2017, n. 59, è censurabile in quanto una disposizione risulta contrastante con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione
Nell'ordinamento italiano la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro il febbraio 1992, n. 157. concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. a. 233/2010).
La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sul punto, affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (ex plurimis, sentenze n. 303 dei 2103, n. 278, n. 116 Cn. 106 del 2012).
Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 1 della legge regionale in esame , aggiungendo un comma 6 bis all’articolo 11 della l.r. n. 59/2017, espressamente stabilisce che" (...) per i cacciatori residenti nella regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale".
La norma per come formulata si pone in contrasto con il parametro interposto di cui all' art. 14, comma 5. della Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), tenuto conto che la citata norma regionale, offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria in ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) diversi da quello di residenza, senza precisare che l'accesso in aree diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia.
Peraltro, in tal modo la norma regionale determina un drastico allentamento del legame tra cacciatore e territorio, ponendosi in netto contrasto col principio e i cardini della caccia programmata fissata dalla richiamata normativa statale.
A tal riguardo si rileva che la legislazione primaria statale di principio trova relativa espressione nella materia de qua nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio) che viene a rappresentare un limite alla potestà legislativa regionale, assicurando di fatto la preminenza dello Stato nella disciplina del settore, proprio in quanto diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale e, quindi, riconducibile ad un interesse nazionale unitario.
Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica. che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo', ma "adeguato e non riducibile"» (Corte Cost., sentenza n. 193 del 2010).
Da ciò consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze dì tutela ambientale.
A ciò aggiungasi che il numero massimo di 20 giornate di mobilità per la caccia alla fauna migratoria rappresenta una libertà pressoché incondizionata in ragione del numero effettivo di giornate di caccia alla fauna migratrice esercitata dalla maggioranza dei cacciatori, peraltro in assenza di un meccanismo autorizzatorio informatico, richiamato nella sentenza n. 16/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato legittima una norma della Regione Veneto che consentiva detta mobilità mediante un sistema informatizzato di regolazione degli accessi dei cacciatori agli ATC. .
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., per violazione della norma statale sopra citata che costituisce parametro interposto, poiché tendente a ridurre in pejus il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell’ ecosistema.
Per i motivi esposti, la legge regionale, limitatamente alla norma indicata, deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127, della Costituzione.

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