Dettaglio Legge Regionale

Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’. (19-7-2019)
Sicilia
Legge n.13 del 19-7-2019
n.29 del 26-7-2019
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
La legge Regione Sicilia 19 luglio 2019 n. 13 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 - Legge di stabilità regionale” era stata impugnata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2019.

Tra le disposizioni impugnate figurava l’art. 15, rubricato “Variazioni al bilancio della Regione” che disponeva che nello stato di previsione dell’entrata e della spesa per il triennio 2019 - 2021 erano introdotte le variazioni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge, comprensive delle variazioni discendenti dall’applicazione delle disposizioni della legge in questione.
Tale articolo era stato ritenuto costituzionalmente illegittimo in quanto introduceva variazioni al bilancio regionale consequenziali alle precedenti – e a loro volta impugnate - disposizioni della stessa legge. In particolare, l’art. 15 era correlato all’art. 12, impugnato per violazione degli artt. 81 terzo comma (necessaria copertura finanziaria degli oneri legislativi) e 117, secondo comma, lett. e) (competenza legislativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) Cost.. L’art. 12, infatti, rideterminava l’ulteriore disavanzo al 31 dicembre 2017 e ne prevedeva il ripiano in quattro anni (2018 – 2021) anziché in tre.
Tuttavia, i motivi di incostituzionalità del citato art. 12 sono stati superati dalla intervenuta normativa regionale e statale.
Circa la prima, l’art. 4 della legge regionale n. 30/2019 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019 - 2021) ha ridefinito sia l’ammontare complessivo del disavanzo al 31/12/2018 – che assorbe quello al 31/12/2017 – sia il relativo ripiano pluriennale, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione 6/2019/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Sicilia, relativa al giudizio di regolarità sul Rendiconto 2018.
Circa la seconda, l’art. 7 del D.lgs. n. 158/2019 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), quale norma transitoria e finale, ha previsto al comma 1 che “in sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi”, proseguendo al comma 2 che “il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo”. Tale accordo è stato concluso il 14 gennaio 2021.
Infine, l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 23/2020 recante “Modifiche di norme in materia finanziaria” ha introdotto – all’art. 4 della legge regionale n. 30/2019 – il comma 2-bis che ha chiarito come le disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 della legge regionale n. 21/2018 cessano di avere effetto per gli esercizi 2019 e seguenti. Ne è conseguito il superamento di tutte le questioni di costituzionalità promosse sull’art. 4 della legge regionale n. 21/2018, come modificato dal censurato art. 12 della legge regionale n. 13/2019.
Dal momento che l’art. 15 introduceva variazioni al bilancio regionale consequenziali alle previsioni del citato art. 12, e dal momento che - sulla scorta del parere conforme del MEF - il Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso avverso l’art. 12 nella seduta del 12 maggio 2021, nulla osta adesso alla rinuncia all’impugnativa dell’art. 15 (in seno al giudizio di cui al registro ricorsi n. 99/2019).
All’uopo, si è provveduto ad acquisire parere conforme da parte del MEF, il quale ha confermato che le censure di illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge n. 13 del 2019 sono da considerarsi superate. Circa l’applicazione medio tempore, trattandosi di norma direttamente e immediatamente consequenziale all’art. 12 sopra citato, con la quale forma un tutt’uno organico, si ritiene applicabile la dichiarazione fornita dalla Regione Sicilia in seno a tale rinuncia.
Trattasi di rinuncia parziale al ricorso, in quanto il contenzioso relativo agli artt. 5 e 6 risulta ancora pendente. Sul punto, per completezza di informazione si segnala che il contenzioso relativo all’art. 4, commi 1 e 2, e all’art. 13 si è concluso con sentenza della Corte costituzionale n. 16/2021 di accoglimento del ricorso proposto ex art. 127 Cost..
Si rappresenta che l’udienza di discussione in Corte costituzionale è fissata per l’8 giugno 2021.
19-9-2019 / Impugnata
La legge regione Sicilia n. 13 del 19 luglio 2019 pubblicata sul B.U.R n. 29 del 26/07/2019 recante: “Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni che di seguito si illustrano e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Articolo 4: il primo periodo del comma 1 stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate; la disposizione contrasta con gli artt. 95 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che demandano alle singole stazioni appaltanti l'individuazione del criterio.
Sempre l'articolo 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, contrastante con la disciplina di cui all'articolo 97, commi 2 e 2- bis, e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 14.6.2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso, peraltro, che il legislatore, ai sensi del citato comma 2 - ter ha attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facoltà di "procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia", al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione è strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici non possono dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato. Ciò vale pure per le norme aventi ad oggetto la valutazione delle offerte anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
Seppure ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sicilia gode di competenza legislativa esclusiva in materia di “lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale”, detta competenza, tuttavia, deve esercitarsi “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato”.

Come affermato da costante giurisprudenza costituzionale, in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell'ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.
La previsione regionale in parola dunque eccede dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.
La distinzione poi tra appalti sotto soglia e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell’identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza, in quanto tale finalità può sussistere in riferimento anche ai contratti riconducibili alla prima di dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad assicurare, tra l’altro, «il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06)» (sentenza n. 160 del 2009).
Peraltro, le suddette disposizioni dell'art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all'art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 263 del 2016, cui si fa rinvio.

Articolo 13: la disposizione, intitolata "Proroga contratti trasporto pubblico locale", proroga di un triennio la durata delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente in essere, trascurando che, per disposizione dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituirà il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'art. 5 in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori dei trasporto pubblico locale di passeggeri.
Entro tale data, di conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale dovrà tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'art. 5, paragrafo 3, del citato Regolamento: "procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori" nel rispetto dei "principi di trasparenza e di non discriminazione".
La proroga per un ulteriore triennio delle concessioni attualmente in esecuzione, disposta d'autorità e senza l'attivazione dei prescritti bandi di selezione, ed il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 determinano, pertanto, situazioni di palese contrasto con la vigente disciplina europea.

Un implicito riconoscimento di quanto sin qui affermato arriva, del resto, dallo stesso legislatore siciliano, il quale, in occasione della precedente proroga, disposta ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, nel riconoscere l'obbligo di indire specifiche gare di appalto per l'assegnazione di future concessioni, individuava la possibilità di un ultimo rinvio, che comunque non avrebbe potuto superare il termine perentorio del 3 dicembre 2019, fissato dalle norme europee: "Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi..... la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007".
A tale riguardo, un'ulteriore proroga non è giustificabile nemmeno ai sensi dell'art 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo il quale: "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici... I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni".
La condizione posta dalla norma comunitaria per l'adozione di provvedimenti d'urgenza di tal sorta - da considerarsi comunque del tutto eccezionali - consiste infatti nell'accadimento di un fatto straordinario e non preventivabile, idoneo ad arrecare rilevanti ripercussioni negative sull'efficienza del trasporto pubblico locale, con notevoli danni all'utenza.
Invero, nella fattispecie della legge regionale in esame non solo non sono ravvisabili situazioni di emergenza che autorizzino la proroga delle attuali concessioni in maniera irrituale, cioè senza l'indizione di apposite procedure di gara, ma anche nel caso in cui una situazione di eccezionalità dovesse essere individuata, la norma in questione esclude espressamente, in ogni caso, che i contratti così stipulati possano avere durata superiore a due anni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi, l'art. 13 della legge in esame confligge con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007, in ciò violando l'art. 117, comma primo, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; inoltre, non contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto, si pone in contrasto anche con la disciplina vigente in materia di concorrenza e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Al riguardo, su questione analoga si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.° 2 del 2014: "Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza - in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza - poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011)".

Sul tema, infine, è opportuno richiamare l'ulteriore e specifico precedente dell'ordinanza n. 304/08 della Corte Costituzionale, emessa in data 9 luglio 2008 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il ritiro della norma impugnata.
La vertenza era stata originata dall'impugnazione da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana dell'art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008», che (già nel 2008) disponeva la proroga dei contratti di trasporto passeggeri fino al 3 dicembre 2019 senza alcun "espletamento di procedure di evidenza pubbliche".

Infine, la disposizione regionale eccede anche dalle competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, ed in particolare dalla competenza concorrente in materia di "trasporti regionali ", attribuita alla Regione dall'art. 17, lett. a), dello Statuto.

Né può valere il richiamo della sentenza della Corte di Giustizia C-350/2017 del 21/03/2019 effettuato dagli organi della Regione Sicilia a sostegno della conformità costituzionale dell’art. 13 della legge in esame.
Quanto dedotto dalla Regione – secondo cui le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 diverrebbero cogenti solo a partire dalla data del 3 dicembre 2019 – sembra suffragato dal paragrafo 53 della citata pronuncia: “L’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 devono essere interpretati nel senso che l’articolo 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un’autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5”.
Per espresso riconoscimento della Corte di Giustizia, quindi, il citato Regolamento dovrebbe avere sul punto piena applicazione tra poco più di due mesi. E’, tuttavia, evidente che le affermazioni della Corte si riferiscono a fattispecie nelle quali si sia pervenuti ad una aggiudicazione dei servizi in questione a conclusione “di una procedura di gara”.
Ad ogni modo, in attesa che il predetto Regolamento spieghi completamente i suoi effetti si dovrebbe continuare a fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza.
A tal riguardo, si ripropone il richiamo alla sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n° 2 del 2014, nella quale, al punto 2.2, vengono sintetizzate con efficacia le argomentazioni che qui interessano:
“2.2.- La disciplina delle modalità dell’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell’art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimità costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.
2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 - dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata - ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».
Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza - in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza - poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).
2.2.2.- Di conseguenza, è solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).

Art. 5 - "Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi Comunali" - Autorizza il Ragioniere Generale ad attivarsi per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuiti alla regione dall'articolo 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018, da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Inoltre, stabilisce che fino al 20 per cento di tali somme attribuite possa essere utilizzato per il pagamento di rate di mutui già accesi. Infine, prevede che gli oneri derivanti da tale operazione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle somme di cui al citato comma 883, per il rimborso sia della quota capitale che della quota interessi "nell'esercizio finanziario 2021". Al riguardo, nel premettere che non si comprende il riferimento all'esercizio finanziario 2021, si evidenzia che la disposizione in esame non è pienamente coerente con lo spirito della norma statale, volta, invece, a favorire nuovi investimenti e, peraltro, comporta impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto. Pertanto, si rileva un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Art. 6 - "Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie" - Dispone che al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle norme di cui all'articolo 6 della LR n. 3/2016, che hanno posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 22 comma 46, della legge 244/2007 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale promuova un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. Prevede, inoltre, che le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscano la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del predetto piano straordinario.
Si evidenzia preliminarmente che i Tavoli tecnici di verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari hanno più volte rappresentato che il richiamato articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 non è coerente con l'Accordo per il Piano di rientro sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana con il Ministro della salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 31 luglio 2007. In tali termini l'onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale per il pagamento della rata del mutuo della Regione Siciliana, al fine di non compromettere la corretta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), è stato sterilizzato nel periodo 2016-2018, su richiesta dei predetti Tavoli tecnici, mediante il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente di pari importo a valere sulla leva fiscale regionale. In tali termini, sempre ai fini della garanzia dell'erogazione dei LEA, il risultato di gestione corrente è stato bilanciato da un'entrata corrente di importo equivalente. Ciò premesso, la norma in esame ha lo scopo di attenuare l'onere del mutuo posto in capo al risultato di gestione corrente mediante il conferimento di un'eventuale entrata da dismissione immobiliare del patrimonio immobiliare disponibile degli enti del Servizio sanitario regionale siciliano. Al riguardo, si ricorda quanto disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dal decreto legislativo n. 118/2011, secondo il quale le vendite di patrimonio immobiliare delle aziende del SSR non possono essere portate a copertura dei disavanzi di gestione, in quanto le stesse devono essere trattate contabilmente secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo.
Pertanto, l'articolo 6 si pone in contrasto con l'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto stabilisce che il provento di tale alienazione immobiliare sia destinato a coprire un onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale dalla legge n. 3/2016. In tali termini l'articolo 6 si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In via ulteriore si rappresenta che i Tavoli tecnici hanno più volte richiesto alla Regione Siciliana l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2016 ovvero il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente tale da bilanciare l'effetto della legge regionale n. 3/2016 e non distogliere le risorse necessarie alla garanzia dei LEA, così come previste dal fabbisogno sanitario standard. I proventi derivanti da vendite immobiliari non possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio corrente in quanto a norma di legge il provento viene obbligatoriamente iscritto in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio.

Art. 12 - "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa" - introduce modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29/11/2018, n. 21, concernente "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020", rideterminando l'ulteriore disavanzo al 31/12/2017 ed il relativo ripiano negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021.
Al riguardo, nel premettere che tale disposizione contrasta con il principio di annualità del bilancio, in quanto interviene sull'esercizio finanziario 2018 già chiuso, si rileva quanto segue:
- il comma 1, lett. a), che ridetermina l'ulteriore disavanzo in euro 2.143.208.802,38, non risulta coerente con il comma 1, lett. b) e lett. c), che disciplina il relativo ripiano nell'ammontare complessivo di euro 2.202.865.575,46;
- il comma 1, lett. b), prevede che il disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 sia recuperato negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 30 del 2019, che modifica il precedente piano di rientro dal disavanzo previsto negli anni 2018, 2019 e 2020. Tale previsione risulta in contrasto con l'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto interviene a valere sul bilancio 2021, esercizio non considerato nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la legge regionale di bilancio 2018;
- il comma 1, lett, d), prevede la copertura di oneri mediante l'utilizzo delle maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione del ripiano del disavanzo di cui alla citata Delibera n. 30. Tali risorse di fatto non trovano riscontro nel bilancio in quanto correlate alla previsione di minori quote annuali di disavanzo da recuperare deliberate in contrasto con la disciplina armonizzata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.
Per quanto rappresentato, si ritiene di dover impugnare l'articolo in esame per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione.

Art. 15 - "Variazioni al bilancio della Regione" - per quanto discende dalle disposizioni dell'articolo 12, anche questa disposizione si pone in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione
Le disposizioni regionali predette esorbitano inoltre dalle competenze statutarie fissate dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Sicilia.

In relazione a quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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