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Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. (6-8-2019)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.13 del 6-8-2019
n.32 del 7-8-2019
Politiche economiche e finanziarie
3-10-2019 / Impugnata
La legge della Regionale Friuli Venezia giulia n. 13 del 6 agosto 2019 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” contempla talune disposizioni costituzionalmente illegittime,

L'articolo 9, comma 36, prevede la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli idonei al trasporti delle persone disabili alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) con sede in regione ed iscritte e registri regionali della Aps e Odv aventi tra le finalità statutarie tutela e promozione sociale dei disabili, ritiene che possa costituire discriminazione contraria agli artt. 3 e 118 Cost. laddove prevede la limitazione dei contributi alle sole Aps e Odv (il che escluderebbe ad esempio le onlus e differenti forme di enti del terzo settore - quindi iscritti al RUNTS - diverse dalle imprese sociali).
Risulta ugualmente discriminatoria e poco motivata l'esclusione dai contributi dei soggetti iscritti nel registro nazionale Aps (la norma infatti cita solo il registro regionale delle Aps), considerato che secondo la normativa pregressa (Legge 383/2000), tanto l'iscrizione nel registro regionale delle Aps quanto quella al registro nazionale danno accesso ai medesimi benefici. Le condizioni di accesso devono quindi basarsi sull'effettiva iscrizione in un registro pubblico e sulla effettiva operatività dell'ente in un determinato territorio di interesse della regione, senza alcuna discriminazione sulla base di un presupposto meramente accidentale che risulterebbe irragionevole e discriminatorio.

L'articolo 9, comma 51, lettera b) prevede che le risorse del fondo per il contrasto alla povertà confermate in capo ai Servizi Sociali dei Comuni (SSC) per la concessione di interventi di contrasto alla povertà, siano attribuibili a favore dei nuclei familiari a condizione che gli stessi abbiano almeno un componente che, tra l'altro, possegga la “residenza in regione da almeno cinque anni continuativi”.
La norma non è coerente con la giurisprudenza costituzionale secondo cui il subordinare l'accesso agli interventi e servizi sociali al requisito della residenza protratta nel tempo nell'ambito del territorio regionale, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendovi alcuna ragionevole compatibilità tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza (Sentenze della Corte Costituzionale nn. 40/2011; 168 del 2014; 107 del 2018).
La disposizione in argomento, pertanto, discriminerebbe i cittadini italiani che risiedono nella Regione Friuli Venezia Giulia da meno di cinque anni, nonché anche i cittadini degli altri Stati membri, che versano nella medesima situazione, ai quali è attribuita la parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri) recepita con d. lgs 30/2007.
In proposito giova rilevare che già in passato la Regione Friuli Venezia Giulia aveva adottato una disciplina normativa in materia di edilizia residenziale pubblica che, subordinando la concessione di determinate prestazioni sociali alla sussistenza del requisito della residenza quinquennale era stata, tuttavia, ritenuta contrastante con la precitata direttiva 2004/38/CE dalla Commissione Europea che aveva, pertanto, avviato una procedura di infrazione nei confronti della Regione. Tale procedura, si è poi chiusa avendo l'Ente provveduto a novellare, con legge n. 16/2011, la precedente disposizione riducendo, ai fini dell'accesso ai benefici, il requisito della residenza continuativa dei richiedenti a ventiquattro mesi, termine quest'ultimo risultato idoneo ad assicurare la conformità alla normativa europea.
Analoghe considerazioni possono estendersi alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 51, lettera b) nella parte in cui si specifica che «In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione»; è di tutta evidenza, infatti, che tale previsione introducendo una fictio iuris che equipara il periodo di residenza all'estero a quello di residenza in Regione appare discriminatoria nei confronti di tutti quei soggetti (italiani e non) che, invece, mostrano un effettivo radicamento territoriale, venendo in questione, pertanto, sia la violazione del precitato parametro Costituzionale, sia la violazione della normativa comunitaria sopra indicata.
L'art. 9, rubricato "Salute e politiche sociali", comma 67, della legge in esame stabilisce che "Ai fini della programmazione regionale (......) è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino alla conclusione del processo di accreditamento, di cui all'articolo 49 della legge regionale 17/2014, delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea...".
Con riferimento a tale inciso, lo stesso non trova riscontro nelle disposizioni statali, segnatamente nell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 che rappresenta la norma cardine in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
Va all'uopo considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, il sistema di norme che regolamentano l'accesso al mercato di privati che intendono erogare prestazioni sanitarie senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica non deve tradursi in una compressione della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III n. 550 del 29 gennaio 2013). Più nel dettaglio, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4574 del 16 settembre 2013) ha affermato che, alla luce dell'articolo 32 della Costituzione, che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo, e dell'art. 41 della Costituzione, teso - come ricordato - a garantire la libertà di iniziativa, "non può essere ritenuta legittima una assoluta preclusione delle prerogative dei soggetti che intendono offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio."
Inoltre, un regime di sospensione privo di limiti temporali certi finisce per impattare anche sulla libertà di scelta dell'utenza e sulla concorrenza tra erogatori che, poiché privi della prospettiva di conquistare ulteriori quote di mercato, non saranno stimolati a migliorare la qualità delle prestazioni (in tal senso, Corte cost., n. 200/2005).
Il Consiglio di Stato ha, altresì, chiarito che "le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione possono avere la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei 'tetti di spesa' e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati"; procedimenti questi che sono distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione all'esercizio dell'attività o alla realizzazione della struttura (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 16 settembre 2013, n. 4574).
Nella stessa direzione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 18 luglio 2011, ha posto in rilievo come una politica di contenimento dell'offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda.
La disposizione regionale, così come formulata, risulta lesiva dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto la natura di "principi fondamentali" nella materia della tutela della salute ai principi sanciti dalle norme del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di autorizzazione ed accreditamento (cfr. sentenze n. 132 del 2013, n. 292 del 2012, n. 361 del 2008).

La legge regionale in esame eccede dalle competenze previste dallo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 11.

In relazione a quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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