Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie. (30-12-2020)
Sicilia
Legge n.36 del 30-12-2020
n.67 del 31-12-2020
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale della Regione Siciliana n. 36 del 30/12/2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.” in relazione all’articolo 8.
L’articolo 8 recante “Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa” prevede la concessione di un contributo di 1.500 migliaia di euro al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente, disponendo la copertura degli oneri discendenti dalle disposizioni ivi previste mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015.
Tale modalità di copertura non era conforme al combinato disposto degli articoli 17 e 19 della legge n.196 del 2009, in quanto la disposizione introduceva variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, relativamente al principio dell’annualità del bilancio.

Successivamente la Regione Siciliana con legge regionale n.9 del 15 aprile del 2021 ha abrogato, con l’articolo 110, comma 6, il citato articolo 8 della legge regionale n.36 del 2020.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 giugno 2021 ha deliberato la non impugnativa del summenzionato articolo 110 comma 6, della legge regionale n.9 del 15 aprile 2021.
Considerato, pertanto, che è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale dell’articolo 8 della legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020, su parere conforme del Ministero dell'economia e delle finanze e acquisite, peraltro, le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la non applicazione “medio tempore” della norma impugnata, sussistono i presupposti per la rinuncia all’impugnativa pendente.
Si propone, pertanto, la rinuncia totale all’impugnativa della legge regionale n. 36 del 2020.
26-2-2021 / Impugnata
Con la presente legge la Regione Siciliana detta disposizioni riguardanti diversi ambiti, talune in materia di personale, di proroga di titoli edilizi e urbanistica e di interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA, assunte al fine di contrastare gli effetti della crisi economica scaturita dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19.


Tuttavia la legge regionale contiene una disposizione regionale che eccede dalle competenze attribuite alla regione Siciliana dallo Statuto speciale, approvato con R.D.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, (convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 ), ponendosi in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio di cui all’Allegato 1 (Principi contabili generali) della legge n.196 del 2009, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa, attuale e contestuale, per le seguenti motivazioni:

1) L’articolo 8 recante “Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa” dispone la copertura degli oneri discendenti dalle disposizioni ivi previste mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015.
Tale modalità di copertura non è conforme al combinato disposto degli articoli 17 e 19 della legge n.196 del 2009, da considerarsi parametri interposti dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, segnatamente nella parte in cui il citato articolo 17 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma, identificando in modo tassativo le modalità di copertura degli oneri recati dalle norme legislative e la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
Anche se la copertura finanziaria individuata nella legge regionale in esame è stata disposta facendo affidamento sul testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, approvato dalla Commissione Paritetica in data 24 novembre 2020, che prevedeva il rinvio delle quote di ripiano del disavanzo per l’anno 2020, si rappresenta che con la successiva legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie”, la Regione ha provveduto a sostituire la copertura per l’anno 2020 di cui al richiamato articolo 8 della L.R. n.36/2020 con altre coperture. Tuttavia, la legge regionale n. 1 del 2021, atta a superare i profili di illegittimità rilevati, non risulta rispettare il principio dell’annualità del bilancio, in quanto la stessa introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso. La disposizione, quindi, introduce ad esercizio finanziario ormai concluso variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020, in contrasto con il principio dell’annualità di bilancio di cui all’Allegato 1 (Principi contabili generali) della legge n.196 del 2009 e, conseguentemente, viola l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa, attuale e contestuale.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 36 del 2020, relativamente all’ articolo 8 per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Non si è provveduto ad impugnare l'articolo 7 della legge regionale in esame, in quanto è pervenuto un impegno del Presidente della Regione a modificare la norma in questione.

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