Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario. (20-6-2007)
Calabria
Legge n.12 del 20-6-2007
n.2 del 26-6-2007
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE IMPUGNATIVA
L'articolo 1 della legge Calabria n. 12/07, è stato oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 27/7/07, in quanto, modificando l'articolo 20, comma 4 della l.r. 9/2007 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario), prevedeva che i contratti concernenti la gestione dei "servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione" fossero prorogati ex lege, violando i principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento.
L'articolo 20, comma 4, era già stato oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 6/7/07, in quanto autorizzava la Giunta a prorogare gli stessi contratti di cui sopra, violando i principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento.
Con l'articolo 1 della legge n. 24/07, la Regione ha modificato l'articolo 20, comma 4, della l.r. n. 9/07, prevedendo che "La Regione, anche ai sensi dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati".
A seguito di tale intervento, il legislatore regionale si è adeguato, quindi, ai rilievi governativi, avendo previsto l'affidamento per gara dei servizi integrati del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie.
Sulla questione, peraltro, è pervenuto il parere del Dipartimento per le politiche europee, amministrazione che aveva avanzato i rilievi di incostituzionalità, con cui espressamente si autorizza la presentazione di rinuncia all'impugnazione.
Si rappresenta che la legge in esame era stata oggetto di impugnazione anche all'articolo 2, che disponeva la proroga fino al 31 dicembre 2007, dei contratti in corso per la gestione del servizio di elisoccorso regionale. Sotto tale profilo nulla ha previsto il legislatore regionale in sede di adeguamento ai rilievi governativi per cui si ritiene che non possa procedersi ad una rinuncia anche per questo motivo.
Per i suddetti motivi, si propone rinuncia parziale all'impugnazione, limitatamente, cioè, all'articolo 1 che modifica l'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 9/07.
27-7-2007 / Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto l'articolo 1, modificando l'articolo 20, comma 4 della l.r. 9/2007 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario), prevede che i contratti concernenti la gestione dei "servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione" sono prorogati ex lege violando i principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento. Per le stesse motivazioni è, altresì, illegittimo l'articolo 2 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2007, dei contratti in corso per la gestione del servizio di elisoccorso regionale.
Tali considerazioni sono già state effettuate in riferimento alla l.r. 9/2007, oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del CdM del 6/07/2007, la quale allo stesso articolo 20, comma 4, che oggi si modifica, autorizza la Giunta regionale a prorogare i contratti; con l'odierna modifica la proroga è ope legis.
Al riguardo, si osserva che una norma di simile contenuto era prevista anche nella legislazione statale e, soltanto a seguito di una formale abrogazione censurata ad opera dell'articolo 28 della legge n. 13/07, l'Esecutivo comunitario si è risolto ad archiviare la procedura di infrazione avente ad oggetto l'articolo 23 della legge n. 62/05, che disponeva, appunto, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prorogare taluni contratti di servizi.
Pertanto, le norme in esame risultano in contrasto con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2 della direttiva 2004/18 CE, in riferimento ai contratti "sopra soglia comunitaria", e, più in generale, con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti, violando, quindi, l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone l'osservanza degli obblighi comunitari anche alle Regioni.
Le disposizioni eccedono, inoltre, dalla competenza legislativa regionale in quanto volte a disciplinare la tutela della concorrenza, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs.n. 163/06, c.d. Codice dei contratti, violando l'articolo 117, comma 2, lett.e), della Costituzione.

Per i motivi suddetti si proprone la questione di legittimità ai sensi dell'art.127 Cost.

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