Dettaglio Legge Regionale

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministro delle attività produttive n. 392/2004. (25-6-2007)
Abruzzo
Legge n.16 del 25-6-2007
n.38 del 11-7-2007
Politiche infrastrutturali
30-8-2007 / Impugnata
La legge, che detta norme per il monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc., è censurabile per i seguenti motivi .
1 ) L'art.2 prevede che i depositi di gpl di nuova istallazione siano soggetti alla denuncia di inizio attività per la posa in opera , l'istallazione e l'esercizio del deposito, corredata da corposa documentazione. La mancanza di tale comunicazione può comportare il divieto di proseguimento della attività e la rimozione dei suoi effetti (art.2, comma 2, e 4, comma 2).
Tali disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale sotto evidenziata, che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, che tutta la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare, in attuazione del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost e di semplificazione dell'azione amministrativa.
La normativa statale vigente sulla materia ha infatti eliminato l'obbligo della denuncia di inizio attività per i serbati di gpl di capacità complessiva non superiore a 13 mc, nonché l'obbligo della redazione del progetto ai fini delle disposizioni di prevenzione incendi ; in particolare l'art.17 del d.leg.vo n. 128/2006 ha previsto che L"l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera "e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività". Di conseguenza l'assoggettamento a "denuncia di inizio attività" -in aggiunta al normale iter amministrativo previsto dalla specifica normativa statale vigente, - si pone in contrasto non solo con l'art.17 del d.leg.vo n. 128/2006, ma anche con il generale e fondamentale principio sul divieto di aggravio del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, provocando una lesione dell'articolo 97 della Costituzione.
A ciò aggiungasi che la notevole documentazione da allegare alla D.I.A. comporta oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre zone del territorio nazionale in violazione sia dell'articolo 3 della Costituzione sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione e ,conseguentemente, di concorrenza la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e) della Costituzione. Riguardo poi in particolare all'articolo 2, comma 1 lettera c) della legge regionale in esame , relativa alla redazione del "progetto esecutivo", va evidenziato che in ambito nazionale il D.P.R. n. 214/2006 ha eliminato l'obbligo di tale adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di gpl, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati già dalla legge n.241 del 1990 e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione : ne deriva un evidente contrasto con la legislazione nazionale, con conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali.
2 ) Anche l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di verifiche, presenta evidenti violazioni delle norme statali di riferimento, nonché di principi costituzionali.
Infatti la legge n.239/2004 ha fissato i principi fondamentali in materia di energia , prevedendo all'art.1, comma 7 lettere c) e d) la competenza dello Stato per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto a tali impianti. A tale riguardo la citata norma regionale non tiene conto di quanto disposto dalle normative nazionali in materia, soprattutto in relazione a quanto stabilito dal D.M. 29.08.88 in tema di esonero delle verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche. La normativa regionale non può derogare a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, proprio per non creare disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
Si rappresenta che la Regione con successivo provvedimento legislativo in fase di pubblicazione ha provveduto a modificare il disposto di cui all'articolo 2 sopra censurato. La nuova formulazione dell'articolo 2 prevede la necessità che le nuove istallazione dei depositi siano assoggettate a comunicazione di nuove istallazioni e non più a denuncia di inizio attività, ma continua a prevedere l'obbligo di allegare alla comunicazione una consistente documentazione. Non si ritengono pertanto superate le censure suesposte.

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