Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti. (6-5-2008)
Trento
Legge n.4 del 6-5-2008
n.21 del 20-5-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
4-7-2008 / Impugnata
La legge provinciale in esame, recante “Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti", eccede dalle competenze legislative regionali, presentando i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) Le disposizioni di cui all’art. 4, introducendo l'obbligo del "consenso informato" da parte dei genitori per la somministrazione al minore di sostanze psicotrope (consenso che non è previsto dalla normativa nazionale sulla prescrizione dei farmaci stupefacenti o psicotropi - D.P.R. n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), eccedono dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera", nonché dalla competenza concorrente in materia di "tutela della salute", riconosciuta alla Provincia dall'art. 117, terzo comma, Cost., in virtù della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Così disponendo, infatti, le disposizioni provinciali incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza - o in difformità - di determinazioni assunte a livello nazionale.
La necessità del consenso informato è attualmente prevista dalla legislazione vigente solo in casi determinati, come ad esempio la sperimentazione clinica sull'uomo di medicinali ancora in fase di autorizzazione all'immissione in commercio, la somministrazione di prodotti galenici in cui si utilizzano principi attivi con indicazioni diverse da quelle dei medicinali in commercio, lo studio di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già commercailizzati, l'impiego di medicinali non registrati in Italia.
Il consenso informato non è invece previsto dalle norme nazionali sulla prescrizione dei farmaci stupefacenti o psicotropi. Tali norme nazionali già comprendono tutte le garanzie necessarie per la somministrazione sia di farmaci comunemente utilizzati, sia di particolari tipologie di psicofarmaci per i quali vi è la necessità di seguire protocolli terapeutici, redazione di piani terapeutici specialistici, particolari modalità di prescrizione e dispensazione, etc.
L'art. 4 di cui alla legge in esame, invece, ostacola la prescrizione di tutti gli psicofarmaci in genere, pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un'ampia gamma di medicinali e, soprattutto, sottopone la decisione del medico - che prescrive nel rispetto della normativa vigente, secondo la professionalità acquisita mediante studi specifici ed un'abilitazione professionale - alla discrezionalità di genitori e tutori che non hanno le conoscenze scientifiche necessarie.
La Corte Costituzionale (con le sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003) ha già avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici. La Corte aggiunge che sono proprio tali determinazioni assunte a livello nazionale (tra cui il d.lgs. n.112/1998 e il d.lgs. n.300/1999) che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per ogni singola Regione. La disciplina generale del consenso informato è da considerarsi infatti espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute, come peraltro si evince anche dall'art. 115, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a e b) del d. lgs. n. 300 del 1999.
La previsione legislativa non può quindi che essere rimessa allo Stato e non alle singole legislazioni regionali e provinciali, le quali creano una differente regolamentazione all'interno del territorio nazionale.
Le disposizioni di cui all'art. 4 devono pertanto ritenersi illegittime laddove prescindano dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, presentandosi invece come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti.
Per i motivi esposti, si ritiene che l'art. 4 della legge in esame debba essere impugnato ai sensi dell'art. 127 Cost.

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