Dettaglio Legge Regionale

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico. (27-5-2008)
Emilia Romagna
Legge n.7 del 27-5-2008
n.87 del 28-5-2008
Politiche infrastrutturali
4-7-2008 / Impugnata

La legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008, concernente norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si segnala che, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di “turismo”, così come stabilito dall’art. 117, comma 4, Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale ( cfr. sent. Corte Cost. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle “professioni”, nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost. Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne è stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce, è inevitabile l’attrazione in siffatta materia anche del settore in questione delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta dalla materia residuale regionale del turismo.
Ciò è stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del DPCM 13/9/2002, concernente il Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della l. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale per l’esigenza di garantire l’uniformità sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del “parallelismo invertito” espresso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 303/2003, la disciplina e l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche. Sulla base di tale parere è intervenuto il DPR 27/4/2004 con il quale è stato disposto il parziale annullamento del DPCM su richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Stabilito che il settore delle professioni turistiche rientra nella nozione di “professioni”, materia di competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost., la Regione è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale a cui spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze nn. 355/2005, 153/2006, 424/2006, 57/2007 ed in particolare le sentenze nn. 423/2006, 449/2006,). Inoltre, in proposito, è intervenuto anche il legislatore statale con il d.lgs. 30/2006, contenente la "Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131", con il quale, riconfermando quanto statuito dal giudice costituzionale si prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
A fronte di tali premesse sono censurabili le seguenti disposizioni:

-l’art. 3, comma 7, laddove si individua tra le professioni turistiche, l’animatore turistico, ed il collegato comma 7 dell'articolo 3 della l.r. n.4/2000 come novellato dall'articolo 4 della legge in esame. Tali disposizioni istituiscono una nuova professione,stabilendo altresì i requisiti per il relativo esercizio. Detta nuova professione non trova alcun riferimento nell’ambito della legislazione nazionale, di cui alla L. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all’art. 7, comma 5, definisce “ professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica , nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti”. Le norme regionali, qiuindi,istituendo una nuova figura professionale estabilendo i relativi requisiti di accesso alla stessa, contrasta con l’art. 117, comma 3, Cost., che riconosce in capo allo Stato ed alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professioni, in quanto violano il principio fondamentale per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato, come confermato dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 353/2003, 319/2005 e 424/2005.

- l'articolo 4, che novella l'articolo 3 della l.r. n.4/2000 della legge in esame relativo alle condizioni per l’esercizio della professione turistica, ai commi 1 , lettera b) e 10 di tale ultimo aticolo , prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle previste professioni, eccede dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all’art. 117, comma 3, Cost., e viola il principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse, come confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, ( si vedano in particolare le sentt. nn.153/2006 e 57/2007) ha statuito che “ l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un’indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 30/2006, contenente "la ricognizione dei principi fondamentali in materia".

-gli artt.5 e 6, che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formativa relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzioni degli elenchi provinciali delle professioni stesse. Come più volte affermato dalla Corte costituzionale ( cfr. sentt. nn. 355/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006), rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi ed altresì, esulano dalla competenza regionale la disciplina dell’organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e riqualificazione delle professioni. Per di più le autorizzazioni devono avere validità sull’intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto invece dalla disposizione regionale (art. 6, commi 2 e 4). Tale limitazione, infatti, comporta una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE e pertanto la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost., nonché della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

Alla luce dei rilievi esposti si propone l’impugnativa della legge in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, art. 127, Cost.

« Indietro