Dettaglio Legge Regionale

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni (30-6-2008)
Emilia Romagna
Legge n.10 del 30-6-2008
n.108 del 30-6-2008
Politiche ordinamentali e statuti
28-8-2008 / Impugnata
La legge in esame detta misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.
Essa presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni:


1) l'articolo 28, comma 2, prevede da parte della regione "l'individuazione della tariffa di riferimento", che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e la redazione, da parte di questa, del piano economico e del piano finanziario. L' articolo 154 del d.lgs n. 152/2006, al comma 2, prevede invece che "il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, ……definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici….", con successiva determinazione della tariffa da parte dell'Autorità d'ambito "al fine della predisposizione del piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c)" (comma 4). Inoltre, l'articolo 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato articolo 154. Da ciò si evince la riserva statale sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce la base della tariffa determinata dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato, nonché della redazione del piano economico e di quello finanziario, che costituiscono il presupposto alla determinazione di tale tariffa. Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel contrastare con la citata normativa statale, viola la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e) Cost., in quanto la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza "per il mercato", la quale impone che la scelta del contraente avvenga all'esito di specifiche procedure di gara (Corte Cost. n. 401 del 2007). Le regioni sono solamente coinvolte nel procedimento amministrativo relativo alla determinazione della tariffa di riferimento, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI).
La norma viola altresì l'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale;
2) Per le medesime motivazioni è censurabile l' articolo 28, comma 7, che prevede da parte della regione la costituzione di una nuova "struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale". Tale previsione si pone in contrasto con la citata normativa statale di cui al citato d.lgs. N. 152/2006, che non prevede l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa, che è riservata alla competenza statale, alterando la concorrenza e dando origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale.


Per i motivi suesposti si promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 Cost.

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