Dettaglio Legge Regionale

Istituzione della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669. (13-4-2022)
Sicilia
Legge n.8 del 13-4-2022
n.17 del 15-4-2022
Politiche socio sanitarie e culturali
6-6-2022 / Impugnata
La legge della Regione siciliana n. 8 del 13 aprile 2022 “ Istituzione della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669” presenta profili di illegittimità costituzionale per contrasto con i precetti costituzionali in materia di obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa ai sensi dell’art. 81, terzo comma della Costituzione ed eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del 1948) ponendosi altresì in contrasto con la normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, per i seguenti motivi.

La legge in esame si pone l’obiettivo di commemorare gli avvenimenti e le conseguenze correlati all’eruzione dell’Etna del 1669, prevedendo l’istituzione di una “Giornata della memoria” , fissata per l’11 marzo di ogni anno, l’individuazione di “Luoghi della memoria” , inseriti in un itinerario turistico e culturale denominato “la lava della ruina – percorso del 1669” nonché l’adozione di iniziative varie da individuare successivamente nell’ambito di un Programma, di durata quinquennale e articolato per annualità, tese ad incentivare la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio dell’Etna e dei luoghi coinvolti nell’eruzione, mediante collaborazioni con gli enti territoriali interessati per l’inserimento di mete di cicloturismo, sinergie pubblico-privato per un’offerta di servizi aggiuntivi, collaborazione con le istituzioni scolastiche per un’integrazione dell’offerta formativa.

Ciò premesso, a fronte di iniziative regionali di sviluppo e valorizzazione che dovranno concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve rilevare la mancanza nella legge in esame di una clausola finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, art. 19, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Pertanto la legge in esame si pone in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Ciò vale in particolare alla luce di quanto previsto all’art. 4 , concernente il Programma della promozione della memoria dell’eruzione, che così recita: “1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le organizzazioni datoriali, è adottato il programma regionale con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669. 2. Il programma di cui al comma 1, di durata quinquennale e articolato per annualità, è adottato entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione il programma è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La norma prevede, quindi, l’adozione di un programma contenente gli indirizzi delle politiche regionali volte alla promozione della memoria degli avvenimenti legati all’eruzione dell’Etna, senza, tuttavia, riportare alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione non quantifica la spesa né individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte.

Quanto sopra appare confermato anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 58, della legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022, (legge di stabilità regionale 2022) in vigore dal 28 maggio 2022, che ha inserito nella legge in esame l’art. 4 bis, “Clausola finanziaria”. Infatti, la formulazione della norma finanziaria, successivamente introdotta dalla legge di stabilità regionale, conferma la sussistenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale, stabilendo che: “Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della regione, con risorse regionali ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione”.

Tale formulazione, peraltro, risulta assolutamente generica, in quanto non individua la missione, il programma e il titolo ove imputare la relativa spesa e, quindi non è idonea a superare le criticità che afferiscono al testo originario della legge n. 8/2022, poiché permane l’assenza sia della quantificazione degli oneri di spesa discendenti che dell’indicazione della copertura finanziaria.

Si deve concludere che la legge in esame comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria e conseguentemente, si pone in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: “ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.”

Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

In tal senso si richiama anche la sentenza n. 307 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha precisato che “il rispetto dell’articolo 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i propri mezzi per farvi fronte”.

Peraltro l’obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all’art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77).

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l’impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare riferimento all’art. 4, per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di una legge che comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria nonché per violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e della normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, di cui all’art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77).

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