Dettaglio Legge Regionale

Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (23-7-2009)
Emilia Romagna
Legge n.8 del 23-7-2009
n.126 del 23-7-2009
Politiche economiche e finanziarie
18-9-2009 / Impugnata
L’articolo 1 della legge in esame è illegittimo per i motivi che di seguito si espongono.
La norma in esame modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e introduce l’articolo 8 bis. Tale articolo, al comma 2, dispone che i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
L’articolo 1, comma 253, della legge statale appena richiamata prevede che le concessioni possano avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Tuttavia è in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente. Anche la norma in esame, prevedendo un rinnovo automatico al medesimo concessionario, non sfugge alle conclusioni della Commissione. Quest’ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato. A ciò si aggiunga che la norma in esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva ma consente ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione a decorrere dalla data di rilascio.
Così disponendo la norma in esame viola l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), un relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, già esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione.

Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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