Dettaglio Legge Regionale

Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici. (19-10-2009)
Calabria
Legge n.31 del 19-10-2009
n.19 del 26-10-2009
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA


Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2009 è stata deliberata l'impugnativa della legge regionale della Calabria n. 31 del 19 ottobre 2009 in materia di reclutamento di personale.

1) gli articoli 1 e 2 prevedendo l'inquadramento dei lavoratori socialmente utili (LSU) e lavoratori di pubblica utilità (LPU) nei ruoli della Regione Calabria, avrebbero consentito una forma di inquadramento riservato, in violazione del principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3 della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2) Analoghe censure riguardavano la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, che autorizzava l'AFOR (Azienda Regionale Foreste della Calabria) ad assumere a tempo determinato, senza procedure selettive, personale con contratto di natura privatistica.

La legge regionale n. 52 del 28 dicembre 2009 (assentita dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio scorso) recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 'Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici'", a seguito di concertazione, ai fini del principio di leale collaborazione, ha previsto l'abrogazione delle parole "anche tra quello dei bacini LSU e LPU" (punto 1), e lo svolgimento di procedure selettive per l'assunzione di personale presso l'AFOR (punto 2).

Con tali modifiche possono ritenersi superati i rilievi di illegittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale, per la quale si ritiene sussistano i presupposti per presentare una rinuncia di impugnativa in relazione alla citata legge regionale n. 31/2009
4-12-2009 / Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile in relazione ai seguenti punti:
1) gli articoli 1 e 2 prevedono, attraverso la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, l'inquadramento di personale nei costituendi presidi idraulici. Tali protocolli d'intesa sono volti a definire entità e modalità delle risorse umane e finanziarie, organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica, mediante l’ utilizzo di personale specializzato, nonché organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’ acqua e dei versanti da attuare mediante l’ utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico forestali. In particolare, la previsione dell'articolo 2 di includere il personale dei bacini LSU e LPU in quello "di ruolo" della regione Calabria consente una forma di inquadramento riservato, in violazione del principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 205/2004, 159/2005, 190/2005 e 205/2006), nonché dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubbblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost. La Corte Costituzionale, infatti, ha più volte ribadito che il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione;
2) analoghe censure riguardano l'articolo 3, comma 1, che autorizza l'AFOR " ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale già utilizzato per lo stesso servizio dalla società affidataria dell'appalto di cui al bando di gara del 30/1/2008", seppur nelle more dell'espletamento di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 56/87 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici. Tale disposizione in sostanza prevede l'assunzione di personale con contratto di natura privatistica, senza il rispetto delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente di cui all'articolo 36 del d.lgs. N. 165/2001, così come modificato dal d.l. n. 112/08 e dal d.l. n. 78/09, che, peraltro, evidenzia l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di forme contrattuali flessibili ove risponda ad esigenze temporanee ed eccezionali, che nella norma in esame non sono indicate, in violazione, quindi, del surrichiamato principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante procedure selettive di natura concorsuale, di cui agli articoli 3 e 97 Cost. nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost.
Pertanto, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame.

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