Dettaglio Legge Regionale

Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada. (13-11-2009)
Basilicata
Legge n.38 del 13-11-2009
n.51 del 16-11-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Basilicata n. 38 del 13 novembre 2009, recante "Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcuni articoli (1, 2, 4, comma 2, 5,7,8, 9, comma 1, 10, 11, 12 e ulteriori norme ad essi correlate), istituendo e disciplinando, in carenza di una legge-quadro statale, una nuova figura professionale, eccedevano dalla competenza regionale, violando l'art. 117, comma 3, Cost., con riferimento alla materia "professioni", e altredisposizioni e in quanto alcune disposizioni, prevedendo la fissazione di tariffe minime e massime vincolanti per i singoli operatori, violavano i principi fondamentali in materia di "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., e contrastavano, altresì, con l'art. 117, comma 1 Cost. per il mancato rispetto delle normative comunitarie.

Successivamente, La Regione Basilicata, con la legge n. 42 del 30 dicembre 2009, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010" ha abrogato, all'art. 83, l'intera legge regionale n. 38/2009, annullando la ragione del ricorso alla questione di illegittimità costituzionale dinanzi alla Corte.

Il Consiglio dei Ministri, in data 19 febbraio 2010, ha deliberato la legittimità costituzionale dell'art. 83 della l.r. n. 42 del 2009..
Pertanto, considerato che la l. r. n. 38/2009 è stata abrogata dal legislatore regionale, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
17-12-2009 / Impugnata
La legge regionale in oggetto, recante la “Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 1, 2, 4, comma 2, artt. 6, 7,8, 9, comma 1, artt. 10, 11, 12, e alle ulteriori norme ad essi connesse.

Con tali disposizioni, che riconoscono e definiscono la professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, dettando norme in relazione a tutta una serie di profili ad essa relativi – corsi di formazione e superamento di esami, obbligatoria abilitazione ed iscrizione ad apposito elenco professionale regionale, tariffe, etc. – la Regione eccede dalle proprie competenze, in quanto istituisce e disciplina, in carenza di una legge-quadro statale, una nuova figura professionale, violando l’art. 117, comma 3, Cost., con riferimento alla materia “professioni”.
La Corte costituzionale ha, infatti, più volte chiarito che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale” (sent. n. 153/2006 e sentenze ivi citate). Ne consegue pertanto che “non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali” (sent. n. 300/2007).
Tale giurisprudenza è stata pienamente recepita nel d.lgs. n. 30/2006, che, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 131/2003, ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia “professioni”.
Inoltre, come evidenziato dalla stessa Corte in recenti sentenze (nn. 271/2009 e 222/2008), “tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche”, in quanto “l’attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario”.

Inoltre, con specifico riferimento agli artt. 12 e 13, comma 4, emerge un secondo profilo di illegittimità costituzionale.
Tali norme regionali, infatti, prevedendo che il Collegio regionale dei maestri fissi tariffe minime e massime (art. 12), il cui mancato rispetto da parte dei singoli operatori determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 13, comma 4, si pone in contrasto con l’art. 2 del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), che ha espunto dall’ordinamento statale l’obbligatorietà delle tariffe minime, nonché con l’art. 15 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), e con gli artt. 43, 49, 81 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
In tal modo, le disposizioni regionali in questione violano i principi costituzionali fondamentali in materia di “tutela della concorrenza”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., e violano altresì, alla luce del mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, l’art. 117, comma 1, Cost.

Per le ragioni sopra menzionate si ritiene pertanto che le disposizioni regionali citate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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