Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2010). (28-12-2009)
Trento
Legge n.19 del 28-12-2009
n.53 del 29-12-2009
Politiche economiche e finanziarie
10-2-2010 / Impugnata
La legge provinciale in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono:

- l'art. 20 apporta alcune modifiche alle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 2/2009.
In particolare, il comma 1, lettera a), nel precisare i limiti temporali di applicazione dell'imposta agli imprenditori agricoli e della piccola pesca, stabilisce che la relativa aliquota (già ridotta di un punto percentuale, ovvero dall'1,9% allo 0,9%, dall'art. 3 della L.p. n.2/2009) si applica sino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011.
Tale aliquota non solo viene ridotta di un punto percentuale rispetto alla normativa statale di riferimento (art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 446/1997), ma viene prorogata sino al periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno 2011, ovvero all'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007, periodo d'imposta dal quale l'IRAP dovrebbe essere definitivamente devoluta alle regioni.
In ordine a tale previsione normativa, è opportuno precisare che il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2009, ha deliberato l'impugnazione dell'art. 3 della L.p. n.2/2009, oggetto di contenzioso pendente dinanzi la Corte Costituzionale.
Occorre evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza statutaria (né esclusiva né integrativa) in materia tributaria e che la riduzione ivi prevista non risulta conforme alla legislazione statale di riferimento, la quale consente alle regioni di variare, in aumento o in diminuzione entro il limite dello 0.92 per cento per effetto della riparametrazione, soltanto la misura dell'aliquota ordinaria e non già la misura delle aliquote speciali stabilite nei confronti di particolari categorie di soggetti passivi.
Ed invero, lo jus variandi riconosciuto alle regioni dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n.446/1997, riguarda esclusivamente l'aliquota base stabilita dal comma 1 dello stesso articolo. La variazione di aliquote per particolari categorie di soggetti, tra cui rientrano anche gli imprenditori che operano nel settore agricolo, è riservata al legislatore statale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d. lgs. n. 446/97, in relazione a quanto disposto dall'art. 45, comma 1, dello stesso decreto.
Una modifica a tale previsione, a regime nell'ordinamento statale, deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge, è precluso alle Province o alle Regioni (cfr. per tutte sent. Corte Cost. n. 296/03), finchè non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007.
Pertanto, tale disposizione nel ridurre di un punto percentuale l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi e nel mantenere tale riduzione fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della l. n. 244/07, eccede dalla competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto di autonomia, si pone in contrasto con l'articolo 16, d. lgs. n. 446/97, e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di sistema tributario.

- L'articolo 45, comma 5, dispone in materia di adeguamento prezzi. In particolare è disposto che per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento prezzi. Così disponendo la Provincia disciplina una materia afferente alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice dei contratti pubblici e, pertanto, in contrasto con le disposizioni dello stesso codice, in particolare con l'articolo 133, che prevede la disciplina dell'adeguamento dei prezzi, materia che rientra nella più ampia dell'ordinamento civile. Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 447/06, pronunciandosi su un'analoga questione riguardante la Provincia autonoma di Bolzano, ha avuto modo di affermare che deve ritenersi che la disciplina statale e, in particolare, l’art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004 (oggi trasfuso nell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici), possegga i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. È indubbio, infatti, continua la Corte, che l’istituto dell'adeguamento dei prezzi risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio» (sentenza n. 308 del 1993). <>
Così disciplinando, quindi, il legislatore provinciale eccede dalla sua competenza di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto di autonomia e viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore. Eccedendo dalla sua competenza di cui alle norme statutarie su richiamate, inoltre, la Provincia invade la competenza esclusiva statale in materi di ordinamento civile, violando l'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. L'articolo 4, comma 5, del codice degli contratti pubblici, infatti stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme d'attuazione, con ciò imponendo, anche, alle regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal codice stesso (cfr. sent. Corte Cost. n. 411/08).

Per i suddetti motivi si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale.

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