Dettaglio Legge Regionale

Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni. (16-2-2010)
Veneto
Legge n.13 del 16-2-2010
n.16 del 19-2-2010
Politiche infrastrutturali
16-4-2010 / Impugnata
La legge regionale, che, apportando modifiche al testo unico delle leggi regionali sul turismo, detta norme relative alla durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 5.
Tale norma, dopo aver affermato , al comma 1, che tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere scadono al 31 dicembre 2015, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 18, del d.l. n.194/2009, come convertito in legge n. 25/2010, prevede però, al successivo comma 2, che i titolari di concessione in corso di validità che abbiano eseguito o eseguano durante la vigenza della concessione interventi edilizi, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbiano effettuato investimenti mediante l’ acquisto di attrezzature e beni mobili , possano presentare al comune istanza di modifica della durata della concessione, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni. Il comma 3 della medesima norma dispone poi che il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, sempre in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
Le descritte norme regionali, quindi, mediante il richiamo al disposto della lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, che contiene una tabella che consente la variazione della durata delle concessioni in relazione agli investimenti effettuati da un minimo di 7 anni ad un massimo di 20 anni, consentono un’illegittima estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.
In merito si premette che è in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimità sollevate dalla Commissione ha approvato il decreto legge n. 194/09,convertito in legge n. 25/2010, che all'articolo 1, comma 18, abroga l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificità del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015.
Le norme regionali citate , invece, prevedono una deroga alla normativa statale e dispongono la possibilità di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse , quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfuggono alle conclusioni della Commissione. Quest’ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato. A ciò si aggiunga che le norma in esame non prevedono alcuna forma di procedura selettiva ma consentono ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione.
Così disponendo le disposizioni regionali violano l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerenti con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre violano l'articolo 117, comma 2, lett. a), un relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, è già esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.

Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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