Dettaglio Legge Regionale

Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. - Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010. (11-2-2010)
Calabria
Legge n.5 del 11-2-2010
n.3 del 22-2-2010
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Nel consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, il Governo ha deliberato l'impugnazione della legge regionale che, in attuazione dell’Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, consentiva misure urgenti per il rilancio economico nel settore edilizio.
Venne rilevato, infatti, che la possibilità di “realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale" non escludendo gli interventi ricadenti nelle zone ad elevato rischio individuati dai piani di bacino o dai piani di stralcio si poneva in contrasto con la normativa statale secondo cui le prescrizioni più restrittive di tutela dell’ambiente contenute negli atti di pianificazione hanno carattere vincolante e sono sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali.
Inoltre,apparve censurabile la previsione secondo cui la Giunta regionale avrebbe adottato ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, rilevandosi, in proposito, che la legge , adottata a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell’intesa, ed a seguito di Commissariamento, come previsto nell’intesa stessa, avese poi subordinato di fatto la sua reale efficacia all’emanazione di una successiva disciplina attuativa di natura regolamentare, con ulteriore differimento dei termini per la concreta realizzazione degli interventi, in violazione del principio della leale collaborazione di cui agli artt.117 e 118 della Costituzione.
La regione Calabria ha quindi approvato la legge regionale n.21/2010 recante "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale", sulla quale il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 7/10/2010 si è espresso per la non impugnativa.
L'aricolo 11 di detta legge regionale ha disposto l'abrogazione espressa della legge regionale n. 5/2010, facendo quindi venir meno i motivi del ricorso.
Ricorrono pertanto i presupposti per una rinuncia all'impugnativa.
12-3-2010 / Impugnata
La legge regionale, che, in attuazione dell’Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, consente misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
- L’art.1 reca una enunciazione degli obiettivi da perseguire, parzialmente riproduttivi di quanto contenuto nella suddetta intesa. I comma 2, lettera d), dell’articolo in esame, nella misura in cui prevede la possibilità di “realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente senza escludere gli interventi ricadenti nelle zone ad elevato rischio individuati dai piani di bacino o dai piani di stralcio di cui alla L.183/1989, contrasta con l’art.65, comma 4, 5 e 6 del d.lgs.152/2006 in base al quale le prescrizioni più restrittive di tutela dell’ambiente contenute negli atti di pianificazione hanno carattere vincolante e sono sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali. Si evidenzia pertanto un contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
- Il successivo art.2, comma 1, prevede che “La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispetto degli obbiettivi individuati all’articolo precedente”.
Si rappresenta che la legge in esame, adottata a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell’intesa, ed a seguito di Commissariamento, come previsto nell’intesa stessa, subordina la sua reale efficacia all’emanazione di una successiva disciplina attuativa di natura regolamentare, con ulteriore differimento dei termini per la concreta realizzazione degli interventi.
In ciò, la legge non rispetta l’accordo succitato e quindi viola il principio della leale collaborazione di cui agli artt.117 e 118 della Costituzione.
Per i suesposti motivi la legge va impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art.127 della Costituzione.

« Indietro