Dettaglio Legge Regionale

Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo. (14-7-2010)
Abruzzo
Legge n.24 del 14-7-2010
n.47 del 21-7-2010
Politiche infrastrutturali
17-9-2010 / Impugnata
La legge regionale è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 5.
La citata norma regionale prevede genericamente "al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere", la possibilità, per i dirigenti regionali, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, confermando tutti i contratti di collaborazione ad enti ed organismi regionali, non solamente quelli legati all'attività aeroportuale.
Tale generica previsione, che peraltro non indica alcun termine, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 6, del d.l.vo n. 165/2001, per il conferimento di tali incarichi. Si evidenzia quindi un contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (ciò in quanto le disposizioni del d.l.vo n. 165/2001 rappresentano principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento).
La norma regionale, inoltre, considerata la sua genericità, viola le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010,come convertito in legge n.122/2010, secondo le quali il ricorso a personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente "nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
Poiché detta disposizione costituisce principio generale al quale debbono adeguarsi le regioni e le province autonome ai fini del coordinamento della finanza pubblica, materia affidata , dall'articolo 117, terzo comma Cost, alla competenza regionale di tipo concorrente, la norma regionale contrasta altresì con il citato art.117, comma terzo, Cost.

Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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