Dettaglio Legge Regionale

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011. (10-8-2010)
Abruzzo
Legge n.39 del 10-8-2010
n.13 del 13-8-2010
Politiche infrastrutturali
7-10-2010 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme per la regolazione dell’attività venatoria e adotta il calendario venatorio 2010/2011 risulta censurabile per numerosi motivi.
Si premette che, in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Pertanto la legge quadro statale n. 157/1992 costituisce un limite alla potestà legislativa regionale, contenendo disposizioni non derogabili da parte delle Regioni, perché diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale.
Inoltre, con particolare riferimento alla stagione venatoria, la Corte costituzionale sul punto ha più volte ribadito, (da ultimo, sent. n. 165 del 2009) che la delimitazione temporale del prelievo disposta dall'articolo 18 della L. 157/1992 «è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna».
Il giudice costituzionale ha inoltre precisato che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in periodi diversi da quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, deve comunque ritenersi subordinata alla integrale applicazione della disciplina dettata dal secondo comma dell’articolo 18.

Ciò considerato, la legge regionale in esame presenta le seguenti illegittimità:

1. Relativamente agli articoli 1 e 2 della legge regionale , ed alle norme ad essi collegate, in via pregiudiziale, si rappresenta che la scelta di procedere all’adozione del calendario venatorio con legge regionale, anziché in via amministrativa con delibera di Giunta regionale, oltre a contrastare con le disposizioni regionali stesse, ed in particolare con l’ all’articolo 43, comma 2, della l.r. 10/2004; viola le disposizioni della L.157/1992, con la quale lo Stato ha definito i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica.
La citata legge statale disciplina, tra l’altro, le modalità di svolgimento dell’attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell’ISPRA.
In particolare, l’articolo 18 comma 2 della legge 157/1992 prevede che “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.”
Peraltro la stessa normativa regionale, al comma 2 dell’art. 43 della l.r. 10/2004 prevede che “La Giunta regionale può modificare in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'OFR, i termini di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/1992 per determinate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali Provinciali, i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio”.
Per tali motivi, il calendario venatorio, se adottato, come nel caso in oggetto, attraverso lo strumento legislativo, non solo non garantisce la possibilità di adattare il periodo venatorio alla verifica dello status della fauna di volta in volta presa in considerazione, ma contrasta con la norma statale laddove questa attribuisce, in merito, in capo alla Regione una competenza non legislativa ma meramente “autorizzatoria”, legittimando pertanto per la disciplina di tali aspetti l’adozione di provvedimenti amministrativi e non normativi.
Inoltre, appare evidente che, qualora fosse ipotizzabile l’adozione del calendario venatorio con legge regionale, ne risulterebbe pregiudicato il profilo della essenziale verifica tecnica affidata all’ISPRA, sullo stato delle specie interessate , ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 4 della citata L. 157/1992. Si prospetterebbe infatti una sorta di controllo preventivo di legittimità, attribuito ad un organo tecnico dello Stato nei confronti dell’esercizio di una pretesa competenza legislativa della Regione; ciò che non appare trovare spazio nel vigente assetto delle competenze legislative tra Stato e Regioni come delineato dalla Costituzione.

2. Le norme contenute negli articoli art. 2, co. 10 e 12 e 5, co. 1, nel disporre con riferimento a diverse fattispecie l’obbligo di acquisizione di un parere tecnico sullo spostamento del periodo venatorio che dovrebbe essere reso da “l’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR) oppure, ove questo non sia ancora costituito, l’ISPRA”, contrasta palesemente con le previsioni statali di riferimento di cui al comma 2 dell’art. 18 L. 157/1992 ove si dispone che “le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta” e, al comma 6 del medesimo articolo che afferma che “Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre”.

3. L’articolo 3, comma 2, consente l’attività venatoria nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini e nella Zona di protezione Speciale denominata “ZPS ex Parco”, nel mese di gennaio di ciascun anno, per ciascuna specie indicata nell’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, e 7, per due giornate alla settimana, il giovedì e la domenica, fatta eccezione della caccia agli ungulati.
Tale disposizione non risulta coerente con il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” che all’articolo 5, comma 1, lettera a), permette l’attività venatoria in tali periodi soltanto se esercitata nella forma dell’ “…appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante”. Di contro, la formulazione della norma regionale permette l’esercizio venatorio anche da “appostamento ed in forma vagante con l’ausilio del cane” di cui all’articolo 1, comma 2.
Anche il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 della l.r. 39/2010 presenta aspetti di illegittimità in quanto, tra i divieti disposti all’interno delle ZPS, non viene esplicitamente previsto quello della “preapertura” dell’attività venatoria. Tale disposizione si pone in contrasto con l’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17 ottobre 2007 che, per tali zone, vieta esplicitamente “l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati”. Nella legge regionale, la possibilità della preapertura della caccia nelle ZPS, oltre al mancato esplicito divieto, è confermata anche dal successivo comma 4 dello stesso articolo 3, laddove è consentita l’attività venatoria nei SIC e nelle ZPS “nei periodi indicati nella’articolo 2, per ciascuna specie ivi indicata” . Infatti, il richiamato articolo 2, al comma 12, prevede la procedura per l’anticipo dell’apertura della caccia alla prima domenica di settembre.
In merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2008, ha ribadito l’obbligo, per le regioni a statuto ordinario, di rispettare i “criteri minimi uniformi” stabiliti con il citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007.


Sulla base di quanto sopra esposto, la legge regionale , contrastando con la vigente normativa nazionale afferente alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” per la quale lo Stato ha competenza esclusiva, presenta profili di illegittimità per violazione dell’art.117, secondo comma 2, lett. s), della Costituzione.

« Indietro