Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011. (18-3-2011)
Veneto
Legge n.7 del 18-3-2011
n.23 del 22-3-2011
Politiche economiche e finanziarie
19-5-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.

- L'art. 4, al comma 1 prevede che, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico (di cui all'art. 8-bis del d.l. 30.12.2008, n.208 e dell'approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale (di cui all'art. 2 della L.R. 25/2000) relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili da parte del Consiglio Regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art. 117, comma primo della Costituzione, in quanto ostativo al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dalla Stato.
Infatti, la norma regionale pone un chiaro limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto ed in contrasto con la normativa comunitaria (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) che incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo (cfr Corte Cost., sent. 3/04/2010, n. 124).
Si rileva, infatti, che sia la legislazione comunitaria che quella nazionale manifestano un orientamento favorevole per le fonti energetiche rinnovabili al fine di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, un orientamento in tal senso è rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE ed in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione di fondo.
In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal D. Lgs n.387/2003, in cui l'art. 12 come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, enuncia i principi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 13/11/2006, n. 364).
L'art.12, comma 10 del d.lgs. N.387/2003 dispone che le Regioni possono procedere alla individuaizoni di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali.
Ebbene, ai sensi dell’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida adottate con DM 10.09.2010, le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nelle disposizioni censurate.
In effetti, ai sensi delle linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate con riguardo non a categorie generalizzate di aree ma solo a specifici siti, con riguardo all’installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita (dei cui esiti deve darsi adeguato conto nel provvedimento regionale che indica le aree non idonee), che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all’interno delle tipologie di aree elencate all’allegato 3.
Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239/2004 che ha realizzato " il Riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (Corte Cost., sent. 14/10/005, n. 383).
Si evidenzia che, il divieto di rilasciare le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio degli impianti sopra richiamati, si traduce in pratica all’impossibilità, da parte degli operatori del settore, di presentare nuove istanze per il rilascio dell’autorizzazione in parola. Questo, si pone in netto contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e con il principio di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) nonché con l’obiettivo di incremento della produzione e dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni comunitarie già richiamate.
Il legislatore regionale, disponendo in modo difforme dalle norme nazionali, comunitarie ed internazionali, eccede dalla propria competenza e viola, di conseguenza, l''art.117, comma 1 e 3 della Costituzione nonché l'art.41 Cost.

- L'art.15, recante modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n.58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile", dispone, al comma 1, che, "Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province."
Al comma 2 dispone che il coordinamento e l'adozione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie.
Tale disciplina incide in modo sostanziale ed innovativo nel sistema regionale di protezione civile. Infatti, la disposizione attribuisce, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art.2, comma 1, lett.b) della L. n.225/1992, al Presidente della provincia il ruolo di autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale e, al Presidente della Giunta regionale, il ruolo di autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli interventi diretti, richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle province.
Incongrua risulta essere anche la formulazione della norma in cui prevede che per gli interventi di cui all'art.2, comma 1, lett.b) della L.n.225/92, competente sia il Sindaco.
Si rappresenta, al riguardo, che la normativa statale su richiamata dispone che per tali eventi la competenza è del Prefetto.
Infatti, nell'attuale quadro istituzionale, la legislazione ordinaria di cui all'art.14 della L. n.225/1992, riconosce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alla'rt.2, comma 1 lett.b) della L.n.225/1992.
Si evidenzia, inoltre, che l'art.108 del D.Lgs. N.112/1998 non riconosce analoghi compiti di gestione dell'emergenza alla provincia, cui è demandata la vigilanza sulla predisposizione, da parte di strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art.2, comma 1, lett.b) della L.n.225/1992.
Anche l'art.5, comma 4 del D.L. n.343/2001, conv. in L.n.401/2001 conferma l'attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico - operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con le Regioni e ciò, sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull'attuaizone, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
Da ciò deriva anche l'esigenza che le funzioni amministrative ripartite sulla base di principi di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all'art.118 della Costituzione, spettano allo Stato laddove sussista l'esigenza di un coordinamento tra Stato e Regione.
Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo una generalizzata attribuzione al Presidente della Provincia della responsabilità dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza (volontariato, viabilità provinciale, ecc.), eccede dalle proprie competenze e, ponendosi in contrasto con le disposizioni statali su richiamate, viola l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di protezione civile nonché l'art.117, comma 2, lett. m) della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ceh devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.


Per i suddetti motivi, si ritiene di dover proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

« Indietro