Dettaglio Legge Regionale

Rendiconto generale per l’esercizio 2019. (3-8-2022)
Abruzzo
Legge n.19 del 3-8-2022
n.120 del 24-8-2022
Politiche economiche e finanziarie
19-10-2022 / Impugnata
Con sentenza n. 235/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni contenute nei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021 relative alle quote di disavanzo 2014 e 2015 da imputare ai singoli esercizi in applicazione dei commi 779, 780 e 782, dell’art. 1 della legge n. 205/2017, e segnatamente:
- l’art. 8, comma 1, lettera a) della legge Abruzzo n. 7/2018 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020)
- e l’art. 8, comma 1, lettere a) e c), della Regione Abruzzo n. 2/2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).

La richiamata sentenza costituzionale ha ritenuto “costituzionalmente illegittima l’iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati. Le norme regionali, infatti, non prevedono alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti. Con ogni evidenza, ciò pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci). [...] Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell’intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l’equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.”

La sentenza precisa inoltre che “[i] disavanzi emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati ai sensi dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale prescrive che «[l]’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell’approvazione del rendiconto [...] è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio». [...] Gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (sentenza n. 18 del 2019).”

In considerazione della suddetta sentenza, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con Del. n. 76/2022/PARI del 29/3/2022, ha dichiarato la non parificazione del rendiconto per l’esercizio 2019 (oltre che quella dei rendiconti 2018 e 2020), affermando che “l’espunzione delle predette disposizioni regionali, con la conseguente sottostima delle quote di disavanzo imputate agli esercizi in esame, ha irrimediabilmente compromesso il principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest’ultimo non registra il corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto essere recuperato. Ciò determina l’impossibilità di procedere alla parificazione di entrambi i rendiconti in esame, essendone minata in radice la capacità di fornire una corretta rappresentazione complessiva delle relative gestioni e della sostenibilità dei relativi equilibri.”

Il rendiconto approvato con la legge regionale in esame non ha provveduto al riallineamento contabile richiesto per dare attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2021. Sussistono pertanto i presupposti per la sua impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale.

Ulteriormente, con riferimento alla Relazione sulla gestione (Allegato 1), ed in particolare alle tabelle di cui al punto 13.10.3 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 - previste per:
- descrivere la composizione del risultato di amministrazione individuato alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- ed indicare, per ciascuna componente del disavanzo, i modi di ripiano definiti in attuazione delle rispettive discipline;
si evidenzia che:
- nella prima tabella (Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2019), il totale della seconda colonna, denominata “Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019”, è di importo pari ad euro 449.116.493,13. Tale importo, in conformità a quanto previsto dal predetto principio applicato 9.11.7 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, dovrebbe coincidere con il risultato di amministrazione individuato alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, che, invece, risulta essere pari ad euro 449.013.740,32.
- nella seconda tabella (Anno 2019 – Verifica delle componenti del disavanzo al 31/12/2019) le colonne sono prive dei totali.

Ancora, nel Quadro generale riassuntivo (Allegato 7), in corrispondenza della voce di entrata “Utilizzo avanzo di amministrazione”, pari ad euro 251.123.596,55, l’utilizzo del Fondo anticipazione liquidità (FAL) è nullo, laddove, nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato 12), il FAL è di importo pari ad euro 162.969.695,96.

Infine, per quanto concerne l’art. 18:
- con riferimento ai dati della tabella relativa allo Stato Patrimoniale (attivo), di cui al comma 1, l’importo per l’esercizio 2019 relativo al Totale immobilizzazioni materiali non coincide con quello riportato nello Stato Patrimoniale allegato al rendiconto in esame (Allegato 11).
- con riferimento ai dati della tabella di cui al comma 3, relativa al Conto economico, il Totale componenti negativi della gestione (B) e il Totale oneri straordinari non coincidono con i dati riportati nel Conto economico allegato al rendiconto in esame (Allegato 9).

Per quanto sopra, ponendosi la legge in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, che - ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, sussistono i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

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