Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013. (4-8-2011)
Basilicata
Legge n.17 del 4-8-2011
n.26 del 4-8-2011
Politiche economiche e finanziarie
22-9-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

1.L'art.13 sostituisce il comma 2 dell’art. 30 della LR n. 33/2010, prevedendo che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate.
Tale disposizione si pone in contrasto con l’articolo 30, comma 2-bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni, il quale prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
Pertanto, il legislatore regionale disponendo in modo non conforme ai principi sanciti dal d.lgs. N.165/2001, invade la competenza statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

2. L'art. 31 abroga la l.r. n. 10/2011 e ripristina le disposizioni di cui all’art. 12 della l.r. n. 16/2002, che riconosce al Presidente della Commissione dei lucani all’estero una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato ai consiglieri regionali medesimi per le missioni svolte all’estero o in Italia. Inoltre, per il Presidente ed i membri della Commissione viene previsto il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina per ogni chilometro percorso tra il comune in cui ha sede la Commissione e quello ove si svolge la missione.
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.l. n.78/2010 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.
Pertanto la disposizione regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

3. L'art. 32, nel modificare l'art. 8 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 recante "Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero", prevede che ai componenti della Commissione, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all'estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, compete il rimborso spese e trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.l. n.78/2010 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.
Pertanto la disposizione regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

4. L'art. 34, comma 5 nel modificare l'art.19, comma 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 recante "Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero", prevede che al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i consiglieri regionali.
Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.l. n.78/2010 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.
Pertanto la disposizione regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

5. L'art. 39, comma 1 stabilisce che ai sensi della l.r. n. 60/2000 si possa procedere alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili esclusi dalla stabilizzazione operata con il D.G.R. n. 1431 del 25 giugno 2001.
Al riguardo si ricorda che la normativa nazionale (dopo l’approvazione del d.l. n. 78/2009, in particolare l’art. 17, comma 10) non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate e, pertanto, la disposizione in esame, si pone in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia e comporta una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Si evidenzia altresì che, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla precedente stabilizzazione, si è anche il presenza di un contrasto con i principi di buona amministrazione di cui all’art. 97, comma 1, della Costituzione.

Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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