Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari. (4-8-2011)
Molise
Legge n.17 del 4-8-2011
n.22 del 16-8-2011
Politiche ordinamentali e statuti
13-10-2011 / Impugnata
La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi:

1) l'articolo 1 stabilisce che il personale regionale e quello in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile di segreteria, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetti un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3.
Tale attribuzione contrasta, con il vigente sistema regolativo legislativo e contrattuale, con la conseguente violazione con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativa sindacale) del d.l.vo 165/2001 (articolo 40 e segg.), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione, contrastando, pertanto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
La norma in esame comporta una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a soggetti che, in altre regioni, svolgono le medesime funzioni, in contrasto con i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
La norma potrebbe comportare istanze di inquadramento ad un livello superiore in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

2) l'articolo 3 stabilisce che le disposizioni della legge regionale si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011, ovvero retroattivamente, al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.
Tale previsione contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto legge n. 78/2010 nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Costituzione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, violando altresì, i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

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