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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2012). (27-12-2011)
Trento
Legge n.18 del 27-12-2011
n.52 del 28-12-2011
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 27/12/2011, pubblicata sul BUR n. 52 del 28/12/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2012)”.
Tra le varie disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, sono ricomprese:
- l’art. 21, comma 11, attribuisce alla Giunta provinciale i poteri di definire i criteri per la costituzione, presso le strutture di primo livello della Provincia e della direzione generale, di posizioni professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con qualifica di direttore, senza esplicitare né la natura di detti incarichi né le modalità di selezione. La disposizione eccede la competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1), prevedendo l’assegnazione di posizioni professionali con modalità non conformi alla normativa statale (d. lgs. n. 165/2001) e viola l’art. 117, secondo comma , lett. l) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- l’art. 51, comma 4, prevede ipotesi di esclusione dalle procedure di gara dei concorrenti laddove gli stessi deroghino alla percentuale di incidenza del costo del personale sull’importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, indicato nel bando di gara. La disposizione provinciale che contrasta con gli artt. 86 e ss. del decreto legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in materia di offerte anomale, in quanto viene introdotta una particolare causa di esclusione non contemplata dalla citata normativa statale, eccede dalla competenza attribuita alla Provincia di Trento in materia di “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale” dall’art. 8, comma 1, n. 17, dello Statuto speciale (approvato con DPR n.670/1972), perché viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), e l), della Costituzione.
Successivamente la Provincia Autonoma di Trento con la legge provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)” ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. In particolare:
1) con l’art. 28, comma 5, della legge provinciale n. 25/2012 è stato modificato l’art. 21, comma 11, della n. 18/2011, oggetto di impugnativa;
2) con l’art. 68, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 25/2012 è stato modificato l’art. 51, comma 4, della legge provinciale n. 18/2011, oggetto di impugnativa.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota LEXR/4287 del 22 marzo 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla rinuncia dell’impugnativa relativa all’art. 21, comma 11.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 28 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla rinuncia dell’impugnativa relativa all’art. 51, comma 4.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene siano venuti meno i sopra citati motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia parziale all'impugnazione della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 2011 limitatamente agli artt. 21, comma 11 e 51, comma 4.
Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012.
14-2-2012 / Impugnata
La legge provinciale è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) l’articolo 9, comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, prevede che l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sia ridotta di tre punti percentuali. Tale disposizione, che consente alla Provincia autonoma di Trento la manovrabilità dell’aliquota dell’imposta menzionata, eccede dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia stessa in materia di tributi dall’art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Essa contrasta infatti, con l’art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 68 del 2011, che, nel disciplinare l’imposta in oggetto, consente, con il richiamo dei soli commi 2, 3 e 5 dell’art. 60 del d. lgs. n. 446 del 1997, la modifica della relativa aliquota alle sole regioni a statuto ordinario. L’esclusione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome dalla possibilità di modificare l’aliquota è del resto confermata dalla circostanza che il comma 5 del menzionato art. 17, del d. lgs. n. 68 del 2011, che prevedeva l’applicabilità delle disposizioni in esso contenute anche alle regioni speciali e alle province autonome, è stato abrogato con successivo provvedimento legislativo (art. 28, comma 11-bis, del d.l. n. 201 del 2011). Ciò premesso, la disposizione provinciale in esame, che apporta modifiche non consentite dalla legislazione statale alle aliquote dei tributi, viola innanzitutto l’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale, che consente alle Province di modificare le aliquote solo “relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità”. Essa incide inoltre nella competenza legislativa riservata allo Stato in materia di “sistema tributario”, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
2) l’art. 16, comma 1, consente, da un lato, il superamento del limite di spesa per i rapporti di collaborazione, così come fissato dall’art. 63, comma 1, della l.p. n. 2/2009 (legge sul personale della provincia) e dall’altro, non contempla, nel computo della spesa complessiva per il personale provinciale, anche quella relativa al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore. Entrambe le previsioni contrastano con la vigente disciplina statale di contenimento della spesa per il personale dipendente di cui all’articolo 9 del d.l. n. 78/2010 e conseguentemente, ai fini del rispetto del “patto di stabilità per l’anno 2012”, con la legge 12 novembre 2011, n. 183, in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, a cui la provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Infatti, si ritiene che tale disposizione ecceda dalla competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1) dello statuto di autonomia non rientrando nella materia dell’ ordinamento del personale che attiene alla potestà legislativa esclusiva della Provincia, ma sia invece riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica per la quale la provincia di Trento ha competenza concorrente in base all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

3) Medesime considerazioni valgono per l’articolo 17, comma 1 che riconosce, con effetto retroattivo, al personale del comparto le progressioni di carriera comunque denominate maturate nel corso del 2010, analogamente a quanto riconosciuto al corrispondente personale degli enti nazionali di ricerca. La disposizione si pone in contrasto con l’art. 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010, in base al quale “le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Ne consegue che la disposizione provinciale in esame eccede dalla competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1) dello statuto di autonomia non rientrando nella materia dell’ ordinamento del personale e, conseguentemente, viola i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione nonché l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile;
4) l’articolo 21, comma 11, attribuisce alla Giunta provinciale i poteri di definire i criteri per la costituzione, presso le strutture di primo livello della Provincia e della direzione generale, di posizioni professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con qualifica di direttore, senza esplicitare né la natura di detti incarichi né le modalità di selezione. La disposizione eccede la competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1), prevedendo l’assegnazione di posizioni professionali con modalità non conformi alla normativa statale (d. lgs. n. 165/2001) e viola l’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e l’art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica;
5) l’articolo 27, comma 4, prevede che il personale dipendente del servizio sanitario possa partecipare a progetti di solidarietà internazionale e, a tal fine, al suddetto personale si concede un’aspettativa non retribuita ma utile a ogni altro fine, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall’Azienda. Questa tipologia di aspettativa non è prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, la sua introduzione con legge provinciale eccede dalla competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1), contrastando con i principi statali previsti per la contrattazione collettiva di cui al Titolo III del d.lgs.n. 165/2001 e, conseguentemente, viola l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia di ordinamento civile nonchè gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
6) l’art. 27, comma 6, lett. c), inserisce all’art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute ( l.p. n.16 del 2010) il comma 4-bis che alla lett. a) che prevede che la durata degli incarichi dirigenziali di I livello e dei contratti dirigenziali a tempo determinato non può superare quella dell’incarico del direttore generale dell’Azienda sanitaria. La dirigenza del S.S.N. è articolata in un unico livello, con posizioni differenziate in relazione ai compiti che, neppure per le strutture complesse, è equiparabile alla dirigenza generale, per cui la durata dei relativi incarichi non può essere in alcun modo correlata a quella del direttore generale dell’Azienda sanitaria. Pertanto, tale disposizione eccede dalla competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1), non essendo conforme alla normativa nazionale vigente in materia di spoil system di cui agli articoli 14 e 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, conseguentemente, viola l’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile.
7) l’articolo 51 recante modificazioni alla normativa provinciale sui lavori pubblici (legge provinciale di Trento n. 26/1993) risulta illegittimo in quanto eccede la competenza statutaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di cui all’articolo 8, punto 17) , violando i principi in materia di concorrenza e ordinamento civile riservati in maniera esclusiva allo Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), della Costituzione. In particolare si rileva che:
- il comma 4 prevede ipotesi di esclusione dalle procedure di gara dei concorrenti laddove gli stessi deroghino alla percentuale di incidenza del costo del personale sull’importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, indicato nel bando di gara. La disposizione provinciale contrasta con gli artt. 86 e ss. del decreto legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in materia di offerte anomale, in quanto viene introdotta una particolare causa di esclusione non contemplata dalla citata normativa statale. Analoghe criticità sussistono in relazione ai commi 9 e 18 che richiamano il comma 4;
- comma 5, lett. a) e comma 6 prevedono la soppressione del limite di importo dei lavori al di sotto del quale viene consentito il ricorso alla proceduta negoziata e, pertanto, determinano l’ampliamento dell’ambito applicativo di quest’ultima procedura in contrasto con quanto disposto dall’articolo 122, comma 7, del citato Codice dei contratti pubblici;
8) l’art. 51, comma 12 disponendo parziali modifiche all’art. 44, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici,( l.p. n. 26 del 1993), subordina l’aggiornamento dei prezzi al superamento della percentuale del 2,5 del coefficiente medio di rivalutazione dell’anno precedente.
La nuova modalità di calcolo,introdotta dalla disposizione in esame per effettuare detto aggiornamento, risulta in contrasto con l’art. 133, comma 8, del d.lgs. n.163/2006 che prevede l’aggiornamento annuale dei prezzi senza alcuna condizione.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), la disciplina dei prezzi afferisce alla esecuzione del contratto, la norma si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile.
9) l’art.57, comma 4, della legge in esame, nell’inserire l’art.86 ter (rubricato “Regolarizzazione dello smaltimento dei rifiuti”) nel testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 26/01/1987, introduce una nuova disciplina finalizzata a regolarizzare ex post le operazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuati in difformità all’autorizzazione dell’impianto. Nello specifico la disciplina consente, in presenza di precisi requisiti, di regolarizzare , sotto il profilo autorizzativo, un impianto che abbia gestito rifiuti in modo diverso da quanto stabilito nell’’autorizzazione; prevede che l’autorità competente possa revocare il provvedimento ripristinatorio a conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione, nonché consente di regolarizzare violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore della norma in esame.
La disposizione provinciale in esame, nel prevedere una regolarizzazione successiva delle autorizzazioni degli impianti relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, contrasta con la normativa statale in materia di autorizzazioni di cui agli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”), nonché con la corrispondente normativa comunitaria rappresentata dalle direttive 2008/98/CE in materia di rifiuti e 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), in quanto sia la norma statale che quella comunitaria subordinano la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento al preventivo rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
La norma provinciale in esame risulta eccedere dalle competenze statutarie, in quanto viola le disposizioni comunitarie e statali ponendosi in contrasto con l’articolo 117 , prima comma, della Costituzione, nonché art. 117, secondo comma , lettere s), della Costituzione che riserva in via esclusiva allo Stato la materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema .

10) l’art.57, comma 5, della legge in esame, nell’inserire l’art.86 quater (rubricato “Regolarizzazione della gestione di terre e rocce di scavo”) nel testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 26/01/1987, prevede che l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, in presenza di precisi requisiti, possa regolarizzare , sotto il profilo autorizzativo, l’avvenuta gestione delle terre e rocce da scavo effettuata in difformità delle direttive della Provincia ma nel “rispetto della normativa statale in materia”.
La disposizione provinciale in esame, nel prevedere che l’autorità competente possa, nel caso di conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione, disporre la revoca del provvedimento ripristinatorio, contrasta con la normativa statale in materia di autorizzazioni di cui agli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”) e con la normativa comunitaria in materia di autorizzazione unica di cui al combinato disposto delle direttive 2008/98/CE in materia di rifiuti e 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).
La norma provinciale in esame risulta eccedere dalle competenze statutarie, in quanto viola le disposizioni comunitarie e statali ponendosi in contrasto con l’articolo 117 , prima comma, della Costituzione, nonché art. 117, secondo comma , lettere s), della Costituzione che riserva in via esclusiva allo Stato la materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema .

11) l’articolo 77 prevede che l’incarico di direttore dell’Istituto Cimbro possa essere affidato anche a persone non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale per ricoprire l’incarico di dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. La disposizione provinciale, nella misura in cui consente l’attribuzione di incarichi dirigenziali anche a personale privi del diploma di laurea, eccede dalla competenza statutaria di cui all’articolo 8, punto 1), ponendosi in contrasto con gli artt. 19, commi 6 e 28 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano l’accesso alla carriera dirigenziale e, conseguentemente, viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile nonché i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Cost.

Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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