Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni. (24-2-2012)
Veneto
Legge n.9 del 24-2-2012
n.17 del 28-2-2012
Politiche infrastrutturali
13-4-2012 / Impugnata
La legge in oggetto, composta di un unico articolo, presenta criticità in ordine alle norme recate dal comma 1, nella parte in cui inserisce il comma 6 ter dell’art. 66 della l.r. 27/2003, e dal comma 2 dell’articolo 1.
In particolare, il richiamato comma 6 ter prevede l’esclusione dal rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale per i “progetti” e le “opere di modesta complessità strutturale”, individuati dalla Giunta Regionale, prevedendo il solo parere della Commissione sismica regionale. Il successivo comma 2, dispone, poi, l’applicabilità di tale deroga anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale.
Premesso che la legge regionale n. 27/2003, modificata con il provvedimento de quo, non riporta la definizione di “opere di modesta complessità strutturale”, la cui individuazione è rimessa ad un successivo atto della Giunta Regionale, né tale categoria di opere è prevista nella normativa statale di riferimento (DM 14 gennaio 2008), le predette norme risultano in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del d.P.R. n. 380/2001.
La norma di cui all’art. 61 del predetto decreto subordina l’esecuzione di opere e lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, all’interno dei territori comunali nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, al rilascio della preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione. L’art. 94 stabilisce, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo dell’intervento, che nelle zone sismiche non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale.
Sul punto è intervenuta, altresì, la Corte costituzionale, la quale ha chiarito che il principio di cui all’art. 20 della legge n. 741/1981, in virtù del quale le Regioni erano abilitate, in materia di interventi in zona a rischio sismico, a sostituire il sistema di monitoraggio connesso al regime autorizzatorio con modalità di controllo successivo, è venuto meno con la previsione dell’autorizzazione regionale esplicita ex art. 94 d.P.R. 380/2001. In questa sede, il Giudice costituzionale ha precisato, per di più, che “l’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”.
In conclusione, le norme regionali recate dal nuovo comma 6 ter dell’art. 66 della l.r. n. 27/2003 e dal comma 2 dell’art. 1, dettando disposizioni contrastanti con i principi fondamentali in materia di “governo del territorio” e di “protezione civile” di cui all’art. 117, comma 3 , presentano profili di illegittimità costituzionale. Si ritiene, pertanto, di dover proporre la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127.

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