Dettaglio Legge Regionale

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024. (30-11-2022)
Puglia
Legge n.30 del 30-11-2022
n.131 del 1-12-2022
Politiche economiche e finanziarie
30-1-2023 / Impugnata
La Legge n° 30 del 30/11/2022 BUR n°131 del 01/12/2022 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024." presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato.

L'art. 23, rubricato "Indirizzi applicativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16 maggio 2017", prevede quanto segue: "Vista la conformazione morfologica della Regione Puglia che presenta un territorio lungo e densamente popolato solo in alcuni centri, con diverse realtà territoriali ubicate in zone disagiate e scarsamente popolate, il valore soglia di efficienza delle duecentomila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire ai fini della contrattualizzazione all'interno dell'aggregazione secondo il Modello A) è riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura".

In sintesi, l’art. motiva l'applicazione per aggregazione, anziché per singola struttura, del valore soglia pari a 200.000 prestazioni/anno per i laboratori di analisi, facendo riferimento alle condizioni orografiche e demografiche della regione.

La questione coinvolge il più ampio tema della riorganizzazione della rete di offerta di diagnostica di laboratorio, finalizzata ad attivare meccanismi di reale aggregazione fra strutture per realizzare un miglioramento della qualità complessiva, oltre che un incremento dell'efficienza delle strutture coinvolte, nonché l'uso ottimale delle risorse pubbliche. È in tale contesto che la soglia minima diviene al tempo stesso presupposto per la riorganizzazione della rete e requisito per mantenere l'accreditamento istituzionale. La soglia minima prevista dal legislatore statale è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno ed è da intendersi come riferita alla attività di ciascuna struttura sanitaria erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio.

In tal senso depone il vigente quadro normativo; il riferimento va, da ultimo, alle previsioni dell'art. 29 del decreto-legge n. 73/2021 (convertito dalla legge n. 106/2021) e alla relativa disciplina applicativa di cui al decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 50/2022, laddove si chiarisce espressamente che i criteri di riorganizzazione di cui all'accordo 61/CSR in Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2011 (sulla base di quanto previsto dall’art. 1 comma 796 lettera o) della legge n. 296/2007) "prevedono il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi), sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio, sia rendicontate in proprio che fornite in service". Il medesimo decreto, a tali fini, specifica all'art. 2 che per "produzione di una struttura pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale" debba intendersi: "il volume di esami analizzati, sia rendicontati in proprio che forniti in service, comprensiva anche di esami erogati in regime privatistico e non posti a carico del SSN".

La disposizione regionale, discostandosi dalla normativa statale sopracitata, viola i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., cui è da ascriversi il principio secondo cui la soglia di attività va riferita a ciascuna struttura sanitaria in ragione delle ripercussioni, in sede applicativa, che lo stesso principio ha in termini di efficienza del sistema, ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali e risparmio sui costi di gestione.

Per quanto esposto la norma indicata deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.

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