Dettaglio Legge Regionale

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico. (5-4-2012)
Liguria
Legge n.10 del 5-4-2012
n.6 del 11-4-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 il Governo ha impugnato l’articolo 7, in combinato disposto con l’Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e l’articolo 9, in combinato disposto con l’Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria n. 10 del 5/04/2012, pubblicata sul BUR n. 6 del 11/04/2012, recante “Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico”.

Successivamente, con legge regionale n. 3 del 2013 le disposizioni oggetto di impugnativa sono state modificate. In particolare:
- l’art. 19, comma 2, l.r. n. 3/2013 ha soppresso le parole “g), h), numeri 2,3,5,6,7” dell’articolo 7;
- l’art. 26, comma 1, l.r. n. 3/2013 ha modificato la rubrica dell’Allegato 1, inserendo le parole “e a comunicazione di inizio lavori”;
- l’art. 20, l.r. n. 3/2013 ha introdotto l’art. 7-bis (“Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”), precisando trattarsi di quelli di cui all’Allegato 1, lettera h) e all’Allegato 2, lettera g);
- l’art. 27, comma 1, ha modificato la rubrica dell’Allegato 2, inserendo le parole “e PAS”, nonché il riferimento agli articoli 7 e 7-bis.

Le modifiche apportate ai suddetti articoli, appena richiamate, appaiono idonee ad eliminare i motivi di illegittimità costituzionale rilevati dal Governo. In questo senso si è espresso anche il Ministero per lo sviluppo economico, secondo cui “secondo l’avviso della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, la questione di legittimità costituzionale originariamente promossa su impulso del Ministero dello sviluppo economico avverso la L.R. Liguria n. 10/2012 per i profili attinenti alla materia delle fonti rinnovabili, può ritenersi superata alla luce delle modifiche introdotte con la L.R. Liguria n. 3/2013, che ha emendato la normativa oggetto di impugnativa”.

Pertanto, ritenendo venuti meno i motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, si propone la rinuncia all'impugnazione della legge della Regione Liguria n. 10 del 2012.
7-6-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, che prevede una disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione ad alcune norme che si pongono in contrasto con disposizioni statali di principio contenute nel D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infatti, il regime autorizzativo introdotto dalla legge regionale in esame in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili non corrisponde al regime speciale delineato dal citato D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
In particolare :
1) L’ art. 7 con l’Allegato 1, lett. h) (punti da 1 a 7), della legge regionale in parola, individua una serie di interventi per l’installazione di alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili da assoggettare a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA). In particolare, il suddetto disposto normativo, prevede la possibilità di assentire mediante la procedura di SCIA l’installazione di “pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza” (cfr. Allegato 1, lett. h), punto 2);
La disciplina regionale si presenta non il linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, Da una parte, infatti, assoggetta a SCIA una serie di interventi per i quali il citato D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, (tramite il rinvio alle Linee Guida) prevede la mera comunicazione per attività edilizia libera, determinando quindi un indebito aggravio procedimentale, da un’altra , invece, le disposizioni regionali (art. 7, Allegato 1, lett. h), punto 2) assoggettano a SCIA interventi che, ai sensi del citato D.lgs. n. 28/2011 (in combinato disposto con le Linee Guida), sarebbero da assoggettare alla più gravosa procedura di autorizzazione unica se l’impianto superasse la potenza di 1 MW (art. 6, comma 9, D.lgs. n. 28/2011).

2 ) l’art. 9, in combinato disposto con l’Allegato 2, lett. g) della medesima Legge regionale, individua gli interventi inerenti la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili assentibili mediante Dichiarazione di inizio attività (si tratta della DIA edilizia ex dPR 380/2001).

L’art. 4, D.lgs. n. 28/2011 stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili “sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione” e che detta attività è regolata, secondo un principio di proporzionalità:
a)dall’autorizzazione unica di cui all'art.12, D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e s.m.i.
b)dalla procedura abilitativa semplificata (PAS) disciplinata dall’art. 6, D.lgs n. 28/2011, cit.;
c)dalla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 11, D.lgs n. 28/2011, cit.;
L’individuazione degli interventi da assoggettare a PAS ovvero alla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera è rimessa alle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (art. 6, commi 1 e 11, D.lgs. n. 28/2011).
Ai sensi della normativa nazionale, quindi, le procedure di SCIA e DIA non sono più applicabili con riferimento all’installazione e all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Va sottolineato che la procedura di PAS è stata introdotta ex novo nell’ordinamento giuridico proprio allo scopo di prevedere una procedura più adatta all’installazione di determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili, considerato che l’esperienza della DIA aveva dato luogo a non pochi problemi applicativi essendo una procedura nata per interventi di tipo edilizio e non pienamente idonea alla costruzione di impianti produttivi di tipo energetico. Le procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come accennato, sono ispirate a principi di semplificazione e accelerazione; il recepimento dei suddetti principi costituisce l’adempimento a un preciso obbligo comunitario sancito dall’art. 13, comma 1, lett. c), direttiva 2009/28/CE, il quale prevede che gli Stati membri assicurano che le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, oltre che proporzionate e necessarie, “siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato”.
Le citate norme regionali dunque :
- prevedono moduli procedimentali (SCIA e DIA) non più previsti dalla legislazione nazionale;
- sottopongono a procedura di SCIA (art. 7 in combinato disposto con l’Allegato 1, lett. h) punti nn. 1, 4, 5, 6 e 7) in luogo della procedura meno gravosa della comunicazione per attività edilizia libera prevista dalle Linee Guida Nazionali;
- individuano interventi da assoggettare a SCIA (art. 7, in combinato disposto con l’allegato 1, lett. h), punto n. 2) anche nelle ipotesi in cui le Linee Guida nazionali prevedono l’assentibilità dei predetti interventi mediante il più gravoso procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.
Per quel che concerne i primi due profili si rileva che la Consulta ha già avuto modo di dichiarare l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che, analogamente a quelle in esame, avevano introdotto opzioni procedimentali “in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale” (Corte Costituzionale 24 marzo 2010, n. 124).
Con riferimento all’ultimo aspetto , il contrasto rispetto alla normativa nazionale appare ancora più marcato. Come già rilevato, l’art. 7, in combinato disposto con l’allegato 1, lett. h), punto n. 2), sottopone alla procedura di SCIA la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di qualsiasi potenza, con ciò violando platealmente la normativa nazionale che ha invece previsto il rilascio dell’autorizzazione unica allorché l’impianto da autorizzare ecceda le soglie di potenza indicate nella Tabella A, D.lgs. n. 387/2003. Così facendo, la Regione Liguria ha inopinatamente introdotto un regime amministrativo del tutto svincolato rispetto a quanto previsto dal Legislatore nazionale nella citata Tabella A. Sul punto è però decisivo registrare la posizione della Corte Costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina (rispetto all’autorizzazione unica, ndr), possono essere individuate soltanto con l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente” (Corte Costituzionale n. 4 giugno 2010, n.194; in senso conforme Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 119 e n. 124/2010, cit.).
La disposizione si presenta dunque illegittima. Ed infatti, anche se l’art. 6, comma 9, D.lgs. n. 28/2011, ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di estendere la soglia di applicazione delle procedure semplificate previste dalla normativa nazionale, si deve comunque rilevare che tale facoltà non può essere esercitata con riferimento agli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW elettrico.

Per questi motivi le citate norme regionali si pongono in contrasto con le richiamate norme statali di principio, violando quindi sia l’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi comunitari, sia l’articolo 117, terzo comma della Costituzione che attribuisce alle regioni potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, riservandone quindi allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.
Esse devono pertanto essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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