Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio 2012. (27-11-2012)
Marche
Legge n.37 del 27-11-2012
n.5 del 3-12-2012
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
La legge Regione Marche n. 37/2012 recante "assestamento del bilancio 2012" è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 22/01/2013 per taluni profili di illegittimità.

Tra le varie disposizioni regionali, oggetto di impugnazione governativa, risulta impugnata la disposizione di cui all’ articolo 25, comma 5, il quale prevedeva che “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici di assistente amministrativo categoria C, banditi dall’ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2015”.
Tale disposizione, nell’introdurre la proroga del termine dell’efficacia delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015, si poneva in contrasto con l’art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n.228 (Allegato 2, tabella 2, punto 24), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013.
Ne consegue che la disposizione regionale, nel prevedere un termine di validità della suddetta graduatoria diverso e più lungo rispetto alla normativa statale di riferimento per tutte le Pubbliche amministrazioni violava i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Successivamente il quadro normativo è mutato. Infatti il legislatore regionale ha disposto l’abrogazione espressa della disposizione oggetto di censura, e cioè l’art. 25 comma 5, mediante l’art. 3 della legge reg. 2 agosto 2013, n. 26; tale abrogazione, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge reg., è efficace a decorrere dal 23 agosto 2013 (giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della Regione Marche 22 agosto 2013, n. 67).
Inoltre, anche l’originario termine del 30 giugno 2013 contenuto nella disposizione statale invocata a parametro interposto è stato medio tempore modificato; il D.P.C.M. 19 giugno 2013 (Proroga dei termini di scadenza e dei regimi giuridici, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) – all’art. 1, comma 1, lett. c) – ha disposto la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2013.
Di conseguenza in questo nuovo contesto normativo si sono venute a realizzare tutte le condizioni che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, costituiscono i presupposti affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, da un lato è stata rimossa dall’ordinamento la norma regionale censurata con effetto a decorrere dal 23 agosto 2013, dall’altro, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio 2013 (primo giorno successivo al termine originario fissato dal parametro legislativo statale invocato dal ricorrente) e il 22 agosto 2013 (giorno precedente alla decorrenza dell’effetto abrogativo di cui sopra) si può senz’altro assumere che la disciplina regionale impugnata non abbia avuto alcuna applicazione o comunque non abbia potuto avere alcuna applicazione asseritamente incostituzionale, dal momento che a partire dal 1° luglio 2013 deve considerarsi a tutti gli effetti applicabile il nuovo termine di matrice statale prorogato al 31 dicembre 2013”.
Pertanto, viene meno il suddetto motivo governativo di impugnativa relativo all’articolo 25, comma 5, della l.r. n.37/2012.

Per i suddetti motivi, si propone rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. n.37/2012, limitatamente all’articolo 25, comma 5.

Permane ancora valido il motivo di impugnativa relativo all’art. 28 della legge in parola per contrasto con l’art. 81, IV comma della Costituzione, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.
22-1-2013 / Impugnata
La legge in esame, con la quale la Regione Marche approva l’“Assestamento del bilancio 2012” presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, è censurabile per i seguenti motivi:


1) L’ articolo 25, comma 5, prevede che “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici di assistente amministrativo categoria C, banditi dall’ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2015”.
Tale disposizione, nell’introdurre la proroga del termine dell’efficacia delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015, si pone in contrasto con l’art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n.228 (Allegato 2, tabella 2, punto 24), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013.
Ne consegue che la disposizione regionale, nel prevedere un termine di validità della suddetta graduatoria diverso e più lungo rispetto alla normativa statale di riferimento per tutte le Pubbliche amministrazioni viola i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.


2) L’articolo 28, recante modifiche della legge regionale n. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), nell’aggiungere il comma 1 bis all’art. 14 (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione) della predetta legge, estende la partecipazione alle attività di aggiornamento e di riqualificazione espletate dalla Scuola di formazione della Pubblica amministrazione anche al personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, introduce oneri a carico della finanza pubblica senza la previsione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa, in contrasto con l’art. 81 comma 4 della Costituzione ove viene sancito che “Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
Viola, altresì, i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.


3) L'articolo 38 modifica ed integra l'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n.18 (Assestamento del bilancio 2009), disciplina l’“Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell'INRCA”, stabilendo al secondo comma, che "il ricavato dell'alienazione è destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale e costituisce debito verso l'Amministrazione regionale".

La norma in esame, nel disporre che le plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari (effettuate dagli enti del Servizio Sanitario Regionale successivamente al 1° gennaio 2012) non costituiscono un debito nei confronti dell’amministrazione regionale e sono utilizzate dagli enti del Servizio Sanitario Regionale contrasta con l’art. 29, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 118/2011 che stabilisce che le disponibilità generate dalle dismissioni di immobilizzazioni degli enti del servizio sanitario nazionale devono essere destinate al finanziamento di nuovi investimenti, costituendo una riserva del patrimonio netto fino a quando non si realizza la predetta finalizzazione.
Al riguardo si rileva, inoltre, che ai sensi del comma 1, dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n.118/2011, le disposizioni di cui al citato articolo 29, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica.
Ne consegue che l'articolo 38 della legge regionale in esame, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter dell'articolo 35 della L.R. n.18/2009, stabilendo che “le plusvalenze derivanti dalle alienazioni successive al 1° gennaio 2012 non costituiscono un debito verso l’Amministrazione regionale”, viola i richiamati articoli 117, terzo comma, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica e 120 della Costituzione ove viene sancito il principio di unità economica del Paese.


Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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