Dettaglio Legge Regionale

Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23. (5-2-2013)
Puglia
Legge n.6 del 5-2-2013
n.18 del 5-2-2013
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013 , il Governo aveva impugnato la legge regionale della Puglia n. 6/2013 , relativamente alla norma contenuta nell’articolo 2 , che era apparsa contrastare con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie “governo del territorio” e “protezione civile” di cui agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380/2001, violando quindi l’art. 117, comma 3 della Costituzione.
La norma infatti, nel prevedere che, nelle zone a basso grado di sismicità (“3” e “4”) i comuni individuati dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e l’Unione delle Province Italia Puglia “sono autorizzati (…) al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all’art. 93 del testo unico (…) previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente per territorio”, era stata ritenuta suscettibile di porsi in contrasto con la normativa statale richiamata, nella parte in cui ometteva di richiamare il necessario rispetto delle norme tecniche adottate dal Ministero delle Infrastrutture e delle disposizioni in materia di opere di conglomerato cementizio di cui all’art. 65 del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
Con l’articolo 7 , comma 1 della legge regionale n. 19/2013, valutata positivamente dal Governo nello scorso settembre 2013, la Regione ha introdotto un comma 1 bis alla norma della l.r. 6 /2013 censurata , del seguente tenore :
“1–bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .”
Alla luce della modifica intervenuta , considerato l’esplicito richiamo alla normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, risulta cessata la materia del contendere. Si propone dunque la rinuncia all’impugnativa
8-3-2013 / Impugnata
La legge regionale è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 2, che contrasta, per i motivi di seguito indicati, con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie “governo del territorio” e “protezione civile” di cui agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380/2001, violando quindi l’art. 117, comma 3 della Costituzione.

Le richiamate disposizioni del testo unico per l’edilizia delineano la normativa statale di principio in materia di costruzioni in zona sismica, attribuendo rilevanti competenze agli uffici regionali.
L’articolo 65 introduce particolari obblighi procedimentali con riferimento alle opere di conglomerato cementizio. Queste devono essere denunciate allo sportello unico, che provvede a trasmettere la denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
L’art. 83 stabilisce che le costruzioni da realizzarsi in zone sismiche sono disciplinate da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti. Sempre con decreti ministeriali sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche. Ai sensi dell’articolo 88, eventuali deroghe all’osservanza di tali norme tecniche possono essere concesse soltanto “quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici”. Il potere di deroga è attribuito al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo esercita “previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici”, al fine di garantire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la disposizione di cui all’art. 88 costituisce un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (cfr. sentenze n. 182 del 2006; n. 254 del 2010 e n. 201 del 2012). L’art. 93 prescrive l’obbligo, nelle zone sismiche di cui all’art. 83, per chi intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, di darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Infine, l’art. 94 prevede, per le zone ad alto grado di sismicità, il divieto di iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

L’art. 2 della l.r. Puglia n. 6/2013, nel prevedere che, nelle zone a basso grado di sismicità (“3” e “4”) i comuni individuati dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e l’Unione delle Province Italia Puglia “sono autorizzati (…) al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all’art. 93 del testo unico (…) previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente per territorio”, è suscettibile di porsi in contrasto con la normativa statale richiamata, nella parte in cui omette di richiamare il necessario rispetto delle norme tecniche adottate dal ministero e delle disposizioni in materia di opere di conglomerato cementizio di cui all’art. 65 del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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