Dettaglio Legge Regionale

Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava. (1-10-2014)
Lombardia
Legge n.27 del 1-10-2014
n.40 del 1-10-2014
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2014 ha impugnato la legge della Regione Lombardia n. 27 del 1/10/2014, rilevando che la stessa presentasse profili di illegiittimità costituzionale con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, commi 1 e 3.


L'articolo 2, comma 1 , prevedeva infatti che l’efficacia dei piani cave fosse sospesa fino alla presa d’atto da parte dell’autorità proponente del rapporto ambientale e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione della legge regionale stessa e, lo stesso articolo 2, al comma 3 prevedeva che, nel periodo che intercorre tra la presa d’atto del rapporto ambientale e l’approvazione del piano cave, le province potessero approvare i progetti di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) e autorizzare l’esercizio dell’attività estrattiva, purché compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.
Tali previsioni contrastavano palesemente con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento contenuta nel D.lg.s 152/2006.
Infatti “la presa d’atto del Rapporto Ambientale” è una fase non prevista dalla disciplina statale all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica e pertanto essa non può costituire il presupposto per l’approvazione del piano che, invece, come detto, discende solo dalla positiva conclusione della procedura di VAS.
Tale contrasto sostanziava conseguentemente la violazione l’art. 117, comma 1, Cost. che impone alle regioni il rispetto degli obblighi comunitari , e comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Successiavamente, la Regione Lombardia, con l'articolo 2 della legge regionale n. 8 dell'8 aprile 2015 è intervenuta sulle norme impugnate modifcandole nel senso indicato dal Governo.
Si ritiene quindi, su conforme parere del Ministero dell'Ambiente, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all’impugnativa.
21-11-2014 / Impugnata
La legge regionale in esame , nel disciplinare le attività estrattive di cava e l’efficacia dei relativi piani, allo scopo di garantire l'applicazione della direttiva 2001/42/CE (concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente) e di superare il precontenzioso UE "Caso UE Pilot 2706/11/ENVI, presenta aspetti di illegittimità costituzionale.
In via generale, premesso che ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs.n. 152/2006, i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) si osserva che il medesimo decreto legislativo n. 152/2006, relativamente a detta procedura di VAS , prevede (articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del d.lg.s n. 152/2006) che la stessa si concluda con un parere motivato prodromico alla approvazione dei piani.
Ciò premesso, le seguenti norme contenute nella legge regionale in esame presentano aspetti di illegittimità costituzionale .
In particolare l'articolo 2, comma 1, prevede che l’efficacia dei piani cave è sospesa fino alla presa d’atto da parte dell’autorità proponente del rapporto ambientale e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione della legge regionale stessa ; il successivo comma 3 prevede che, nel periodo che intercorre tra la presa d’atto del rapporto ambientale e l’approvazione del piano cave, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) e autorizzare l’esercizio dell’attività estrattiva, purché compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.
Tali previsioni risultano in contrasto con quanto disposto dalla citata normativa statale di riferimento contenuta nel D.lg.s 152/2006.
Infatti “la presa d’atto del Rapporto Ambientale” è una fase non prevista dalla disciplina statale all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica e pertanto essa non può costituire il presupposto per l’approvazione del piano che, invece, come detto, discende solo dalla positiva conclusione della procedura di VAS.
Il medesimo articolo 2, comma 1, risulta altresì in contrasto con la disciplina statale di riferimento sopra citata, nella parte in cui stabilisce il limite temporale di dodici mesi, dall’entrata in vigore della legge regionale, oltre il quale il Piano riacquista comunque la sua efficacia, prescindendo completamente dalla conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica.
Inoltre il carattere preordinato della disciplina VAS rispetto alla VIA, quest’ultima obbligatoria e propedeutica al rilascio dell’ autorizzazione all’esercizio di alcune attività estrattive, non può considerarsi soddisfatto da quanto disposto dall’articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale in esame.
Le descritte disposizioni regionali risultano in palese contrasto con le norme relative alla Valutazione ambientale strategica contenute nel titolo II della parte Seconda del D.Lgs. N. 152/2006 (articoli 13, 14, 15, 16 e 17 ) che costituisce peraltro recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE, che all’articolo 6, comma 2, stabilisce che la valutazione ambientale strategica deve essere effettuata per tutti i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a VIA (elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006) e quindi anche per i progetti di cave e torbiere di cui agli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006.
Per tali motivi l'articolo 2, commi 1 e 3 della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale vigente e con il dettato comunitario di settore, viola l’art. 117, comma 1, Cost. che impone alle regione il rispetto degli obblighi comunitari , e comma 2, lett. S), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Per tali ragioni la legge deve essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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