Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (30-3-2015)
Umbria
Legge n.8 del 30-3-2015
n.17 del 31-3-2015
Politiche economiche e finanziarie
29-5-2015 / Impugnata
In merito alla legge regionale Umbria n. 8/2015 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali, si rilevano profili di incostituzionalità con riferimento alle seguente disposizione e deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per i motivi di seguito specificati:

L’articolo 8 modifica l’articolo 1 comma 7 ter della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 in materia di tassa automobilistica ed inserisce i commi 7 quater e 7 quinquies.
In particolare, il comma 1 dell’art. 8, nel sostituire il comma 7 ter dell'art. 1 della precedente legge regionale n. 36/2007, introduce, a partire dal 1° gennaio 2016, per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali che presentino determinate caratteristiche (peculiarità in ordine alla meccanica, motoristica, design, etc.) il pagamento di una "tassa di possesso forfettaria”, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria, prevista dal DPR n. 39 del 1953. L’ultimo periodo del medesimo comma 1, inoltre, rimette ad un regolamento della Giunta l'individuazione degli autoveicoli e dei motoveicoli, oggetto della tassa forfettaria, oltre la determinazione delle procedure relative alle disposizioni in argomento.
Il successivo comma 2, prevede, poi, che il pagamento della tassa di possesso forfettaria avvenga nei termini e con le stesse modalità della tassa ordinaria, con la facoltà, per il contribuente di versare la tassa ordinaria, ove l'importo risulti inferiore.
L’art. 63 della legge n. 342/2000, nella versione vigente, per effetto delle recenti modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), prevede per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. La Regione, invece, per le suindicate categorie di veicoli, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo ad hoc, denominato "tassa di possesso forfettaria. L’articolo 8 della legge regionale, pertanto, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia di tassa automobilistica.
La tassa automobilistica (disciplinata dal DPR n. 39 del 1953) è stata attribuita dall'art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992 alle regioni, le quali provvedono anche alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso (art. 17, co. 10 della I. n. 449/1997). Successivamente l'art. 8, co. 2 del d.lgs. n. 68/2011 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di disciplinare la tassa de qua, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale. Sebbene il gettito sia stato attribuito alle regioni, il tributo non può essere annoverato tra i tributi propri delle regioni bensì tra i "tributi propri derivati" e dunque istituito con legge statale e manovrabile dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale. Pertanto, limitati appaiono i poteri di intervento delle regioni in ordine alla tassa de qua.
Il punto è già stato chiarito con sentenza n. 288 del 2012, con la quale la Corte costituzionale, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la tassa automobilistica regionale - anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e del relativo decreto attuativo (decreto legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con riferimento a tale imposta, "che si qualifica come tributo proprio derivato", che le regioni:
a) non possono modificare il presupposto e i soggetti d’imposta, attivi o passivi;
b) possono modificare le aliquote, ma solo entro il limite massimo fissato dal legislatore;
c) possono disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere agevolazioni già previste dal legislatore statale.
La Corte ha aggiunto che, con la formulazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e, soprattutto, dalla diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del predetto articolo, si intende " non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall’inciso – fermi restando i limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale – “
Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale, sia con riferimento alla natura giuridica della tassa auto (tributo proprio derivato) sia ai limiti del potere delle regioni di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 68 del 2011), appare evidente come le regioni non possano intervenire nella disciplina del tributo con la modifica della soggettività attiva e passiva, con l'introduzione di esenzioni non previste dalla normativa statale ovvero con l’istituzione di un nuovo regime di tassazione in sostituzione di quello statale.
Anche la disposizione che rimette ad un regolamento della Giunta regionale la determinazione degli autoveicoli e dei motoveicoli oggetto della tassa forfettaria in esame non è provvedimento idoneo ad individuare l'oggetto della tassa. La disciplina dei tributi, e dunque anche la determinazione di un elemento fondamentale quale l'oggetto dell'imposizione, è riservata alla legge, in ossequio all'art. 23 della Costituzione. Al riguardo, è il caso di far presente che con l'eccezione di alcuni casi in cui interventi su tributi comunali o provinciali possono essere oggetto cli regolamenti (rispettivamente comunali o provinciali), peraltro sempre nei limiti della normativa statale di riferimento, la determinazione dei suddetti elementi essenziali del tributo può avvenire solo con legge.
Pertanto, l'art. 8 della legge regionale n. 8/2015, nella parte in cui modifica il comma 7 ter- ed introduce il comma 7 quater all'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, è in contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e), (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria) e 119, secondo comma della Costituzione.

Tutto ciò considerato, si propone l'impugnativa dell'articolo art. 8, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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