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Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023. (29-12-2023)
Sardegna
Legge n.21 del 29-12-2023
n.72 del 30-12-2023
Politiche economiche e finanziarie
26-2-2024 / Impugnata
La legge della regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 recante “Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

§§§

L'art. 5 rubricato: "Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023 in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati ", interviene nuovamente sul testo dell'articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, per il quale è, tuttora, pendente il giudizio di legittimità costituzionale, con il ricorso n. 35/2023 e presenta i seguenti profili di illegittimità.

Preliminarmente, appare utile rappresentare che la disposizione regionale di riferimento (articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 - Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati.) è stata oggetto dei seguenti interventi normativi nel tempo.

L’articolo 56 della legge regionale in oggetto, nella sua formulazione originale prevedeva: “Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 20 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2022, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale. Non rientrano nei limiti di spesa le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia." (Ricorso n. 35/2023 – giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte Costituzionale).

Successivamente, con l'articolo 5, comma 32, lettera f), della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, veniva modificato il suddetto articolo 56 disponendo che: "Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 20 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2022, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale. Non rientrano nei limiti di spesa le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia.".

Da ultimo, con il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 21, attualmente in esame, la Regione ha ulteriormente provveduto alla modifica dell’articolo 56 in questione, disponendo quanto segue: "Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.".

La disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2023, attualmente in esame, si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale di cui all’art.15, comma 14, del Decreto legge 95 del 2012 che, in un’ottica di spending review, ha individuato precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica, prevedendo la riduzione, per tutte le regioni e province autonome, dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

La sopra richiamata normativa statale di riferimento è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che: “Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.”.

La disposizione regionale attualmente in esame introduce, viceversa, una deroga ai limiti previsti dalla predetta normativa statale, autorizzando la Giunta regionale ad incrementare la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.

Al contempo, la norma regionale prevede che non rientrino nei suddetti limiti percentuali gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e agli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.

Pertanto, come già rilevato in merito all'art. 56 della legge regionale n. 9 del 2023, anche la disposizione in esame presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione del sopra richiamato art.15, comma 14, del D.L. 95/2012, che ha individuato, in un'ottica di spending review, precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica per tutte le regioni e province autonome.

Si rappresenta, al riguardo, che la norma statale non prevede deroghe per le regioni a statuto speciale sia pure, eventualmente, compensate da misure alternative su altre aree di spesa sanitaria e non prevede la possibilità di deroghe anche se la regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria.

A ciò si deve aggiungere che il citato D.L. 95/2012 introduce disposizioni che attengono ad una revisione della spesa pubblica alle quali, per gli ambiti inerenti alla sanità, è corrisposto un coerente adeguamento dei livelli del fabbisogno sanitario nazionale standard. Il mancato rispetto dei limiti posti dalla citata normativa statale potrebbe, dunque, comportare rischi per la sostenibilità della spesa del Servizio sanitario regionale.

In tema, la Corte costituzionale (in particolare, si richiama la sentenza n. 203 del 2016) nel vagliare la costituzionalità, del predetto articolo 15, comma 14,con riguardo agli articoli 3, 97 e 117, comma primo, Cost, ha sancito che le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo per l’amministrazione ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l’adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (in tale senso Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4).
Nel riconoscere la legittimità costituzionale del predetto articolo, la Corte ha evidenziato come attraverso la norma statale de qua, il legislatore ha compiuto un «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente (sentenza n. 236 del 2009).
L’intervento normativo in esame, ad avviso della Corte, proporziona, in maniera non irragionevole, il peso imposto agli operatori privati al fine che il legislatore intende con esso realizzare. La misura di riduzione che i privati sono chiamati a sopportare non può essere ritenuta un onere individuale eccessivo, sia per i tempi con i quali è stata imposta, sia perché, come visto, non va intesa come riferita alle prestazioni già legittimamente erogate, prima della sua entrata in vigore, oltre la previsione di spesa massima rideterminata ai sensi della norma in contestazione, sia ancora perché essa comporta riduzioni quantitative alquanto modeste e calibrate in considerazione delle aspettative di credito degli operatori sanitari, in una percentuale minore per il periodo più ravvicinato e un progressivo (pur sempre ridotto) aumento per i periodi successivi.

Per completezza si rappresenta che la precedente versione dell'art. 5 in esame era stata modificata dall'art. 5, comma 32, lettera f), della legge regionale n. 17/2023. Tale disposizione potrebbe subire una estensione dell'impugnativa de qua se codesta Ecc.ma Corte così ritenga, in alternativa alla declaratoria secondo cui tale disposizione non sia già stata implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta ed attualmente anch'essa oggetto di impugnativa.

Ancora, per completezza si rappresenta che la versione ancor precedente dell'art. 5 in esame, di cui all'art. 56 della legge regionale n. 9/2023 è stata impugnata con ricorso n. 35/2023. A sua volta, tale ricorso potrebbe essere dichiarato da codesta Ecc.ma Corte come improcedibile alla luce della normativa sopravvenuta, il che rende ancor più necessaria l'attuale richiesta di impugnativa avverso l'art. 5 in esame.

Alla luce di quanto rappresentato l’articolo 5 in esame è illegittimo per contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all’art.15 comma 14 D.L. 95/2012 ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale.

§§§

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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