Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 ( Diritto allo studio universitario ) modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000 n. 58 . (3-8-2004)
Piemonte
Legge n.20 del 3-8-2004
n.31 del 5-8-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
24-9-2004 / Impugnata
L'art. 3, commi 2 e 3, e l'art. 5, comma 2, nel prevedere rispettivamente che l'assegnazione e il mantenimento delle borse di studio agli studenti abbiano luogo "ove siano soddisfatti i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale" e che " le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale", demandano esclusivamente alla Giunta regionale sia la fissazione dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio, sia la definizione del loro importo e delle modalità di erogazione. Cosi disponendo tali previsioni normative esulano dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con il principio costituzionale, desumibile dall'art. 117, secondo comma , lett. m), Cost., secondo il quale i requisiti minimi per l'assegnazione delle borse di studio devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il terrirorio nazionale (costituendo essi livello essenziale di prestazione concernente diritti sociali). Più in particolare si pongono in contrasto con l'art. 4 della legge n.390 del 1991, che, quale espressione del suddetto principio costituzionale, disciplinando "l'uniformità di trattamento" in materia di diritto agli studi universitari, prevede che tali aspetti siano definiti dallo Stato, con apposito d.P.C.M., previo parere della Conferenza Stato- Regioni. Le disposizioni regionali censurate, pertanto, nell'omettere il richiamo alla normativa statale sopra menzionata (diversamente da quanto disposto in ordine ai requisiti economici necessari per richiedere la borsa di studio per i quali l'art. 3, comma 1, richiama espressamente i criteri "previsti dalla normativa statale") ed attribuendo alla Giunta una competenza spettante allo Stato, violano la competenza riservata allo Stato in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. nonché la competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett.n), riguardante le norme generali sull'istruzione.

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