Dettaglio Legge Regionale

Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/82/CE (4-10-2004)
Marche
Legge n.18 del 4-10-2004
n.109 del 14-10-2004
Politiche infrastrutturali
18-11-2004 / Impugnata
La legge, che detta una compiuta disciplina in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti, è censurabile in quanto la norma contenuta nell'articolo 6, comma 3, prevede che la Provincia, sentita la Regione, l'ARPAM, l'Ufficio Territoriale del Governo, il comando dei vigili del fuoco competente per territorio ed il Comune interessato, predispone appositi piani di emergenza esterni.
La disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 1, del d. lgs. N. 334/1999, di recepimento della direttiva 96/82/CE in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose prevede, invece, che detti piani di emergenza siano predisposti - d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati- dal Prefetto, che, peraltro, ne coordina l'attuazione.
Pertanto la norma regionale eccede dalle competenze regionali, in quanto non rispettosa della predetta disciplina statale, che deve ritenersi principio fondamentale vincolante la legislazione regionale concorrente nelle materie protezione civile e governo del territorio di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione.
A tal proposito, va evidenziato che il piano di emergenza non può che essere di competenza di un organo statale in quanto il pericolo di incidente potrebbe superare i confini del territorio provinciale e di quello regionale.
Anche la Corte Costituzionale, pronunciandosi su una questione relativa ad una legge regionale della Lombardia sull'argomento, ha avuto modo di affermare, nella sentenza n. 407/2002, che "il predetto decreto ( d.lgs. n.334/1999 ) riconosce che le regioni sono titolari … di una serie di competenze concorrenti, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente" e che la disciplina sulle attività a rischio di incidenti rilevanti "ha un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte anche di competenza concorrente delle regioni, i quali appunto legittimano una serie di interventi regionali, nell'ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale sulla materia".
Si evidenzia che analoga norma è stata impugnata dal Governo nei confronti della l.r.26/2003 dell'Emilia Romagna.

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