Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000 , n. 22 ( riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale ) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione strutture organizzative . (22-10-2004)
Toscana
Legge n.56 del 22-10-2004
n.42 del 2-11-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
23-12-2004 / Impugnata
L'art. 1 della legge regionale in esame, che integra una precedente legge regionale, nel prevedere che "gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale sono conferirti a dirigenti sanitari… in rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico" e nel formulare analoga disposizione per il personale universitario, eccede dalla competenza legislativa regionale.
Tale articolo infatti contrasta con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nell'art. 15-quater, comma 4, del d. lgs. n. 502/92 (introdotto dall'art. 2-septies della L. n. 138/2004) secondo il quale:"la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".
La disposizione regionale, pertanto, condizionando il conferimento e la permanenza di tali incarichi all'esclusività del rapporto di lavoro, per un verso disattende il principio fondamentale in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio conseguente alla scelta del Legislatore statale di non rendere irreversibile l'esclusività del rapporto) e contrasta quindi con l'art. 117, terzo comma, Cost.; per altro verso interferisce nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente del ruolo sanitario, incidendo nella materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa statale dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
La disposizione regionale, inoltre, contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento. E' infatti irragionevole porre una differenza tra i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario e i dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né è dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare l'imposta disparità di trattamento. La disposizione regionale pone infine una irragionevole disparità di trattamento nell'ambito dei professori e ricercatori universitari, in quanto la menzionata differenza è fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione.

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