Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza. (19-5-2005)
Valle Aosta
Legge n.10 del 19-5-2005
n.23 del 7-6-2005
Politiche economiche e finanziarie
29-7-2005 / Impugnata
Gli articoli 2 e 10 della legge in esame istituiscono un'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria della Regione, degli enti locali e strumentali e ne dettano i compiti.
In particolare spetta all’Autorità:
a) verificare la corretta gestione finanziaria;
b) verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei;
c) verificare l’attuazione, da parte della Regione e degli enti locali, della disciplina relativa al patto di stabilità interno previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
Tali compiti sono attribuiti per legge (cfr.: legge n. 20 del 1994; legge n. 131 del 2003) alla Corte dei conti e alle sue sezioni regionali. In particolare, l’articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 esplicitamente prevede che «La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità».
Pertanto la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale opera nell’esercizio delle rispettive competenze, nel rispetto delle finalità di cui al comma 7 dell’articolo 7 della l. n. 131/03, sopra riportato.
È necessario sottolineare che lo Statuto della Regione Valle d’Aosta non prevede alcuna specifica competenza legislativa della Regione stessa in materia di coordinamento della finanza pubblica e del relativo controllo finanziario, finalità che risulta necessaria affinché possa operare la clausola a favore delle Regioni a Statuto speciale richiamata dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003. A tal proposito occorre richiamare una recente sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 425/04), la quale esplicitamente riconosce che <>. Da ciò discende che, se da una parte le Regioni ad autonomia speciali possono, nell'esercizio della loro competenza, adottare particolari discipline nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 7, comma 7, della l. n. 131/03, dall'altra le particolari discipline, quale anche l'istituzione dell'Autorità di cui alla legge in esame, non può sostituire ma semmai affiancare e supportare l'operato della Corte dei conti, organo di rilievo costituzionale, posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo, il cui ruolo complessivo è quello di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità (cfr. sent. n. 29/95).

L’articolo 1 della legge in esame, peraltro, nel richiamare i parametri statutari che dovrebbero consentire l’esercizio della funzione legislativa in riferimento alla corretta gestione finanziaria, opera un riferimento generico alla competenza primaria (art. 2, co. 1, lett. a) e b) in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché alla competenza integrativa (art. 3, co. 1, lett. f) in materia di finanze regionali e comunali.

Tutto ciò premesso, gli articoli 2 e 10 e le norme ad essi collegate risultano illegittimi in quanto eccedono dalla potestà statutaria della Regione, di cui agli articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e articolo 3, comma 1, lettera f), violando i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione, in combinato disposto con l’articolo 119, comma 2, della Costituzione, in relazione anche all’articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 (cfr. sentt. nn. 29/95, 425/04).
Peraltro, l’articolo 10, e le norme ad esso collegate, nella parte in cui prevede il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, eccede dalla potestà statutaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e si pone, così, in contrasto con l’articolo 114 della Costituzione, in quanto, comprimendo illegittimamente l’autonomia degli stessi enti, viola il principio di equiordinazione fra tutti i soggetti costituenti la Repubblica.

Si evidenzia, altresì, che è in fase di realizzazione una norma di attuazione la quale, nell’istituire la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, attribuisce alla stessa anche compiti e funzioni riconosciuti oggi all’Autorità di vigilanza di cui alla legge regionale in esame. Pertanto, nel disciplinare in senso unilaterale e surrettizio tali funzioni e nell’attribuirle all’Autorità, senza, peraltro, fare salve le competenze proprie della Corte dei Conti (come previste e riconosciute anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995), la legge in esame risulta violare il principio di leale collaborazione che regola i rapporti fra Stato e Regioni (art. 120 Cost.).

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