Dettaglio Legge Regionale

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre1991,n.22(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).Disciplina della perequazione,della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica. (11-11-2005)
Trento
Legge n.16 del 11-11-2005
n.46 del 15-11-2005
Politiche infrastrutturali
22-12-2005 / Impugnata
La legge, che reca modifiche alla disciplina provinciale in materia urbanistica e di governo del territorio , è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell' art. 3, comma 5, il quale sancisce che: “Le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all’espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l’effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione”.
Si premette che la Provincia, pur vantando competenza primaria in materia di urbanistica , lavori pubblici ed espropriazioni, ai sensi dell'articolo 8, punti 5, 17 e 22 dello Statuto Speciale di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, (D.P.R. 670/1972), è tenuta comunque ad osservare i vincoli posti dalla Costituzione e dal diritto comunitario ed internazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Statuto Speciale.
La citata disposizione provinciale, invece , prevedendo un sistema di realizzazione diretta di opere pubbliche, contrasta con la normativa comunitaria ( e statale di recepimento) che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori e servizi, specie per i lavori che superano la soglia comunitaria. In dettaglio, si ritengono violati i principi generali del Trattato comunitario sulla tutela della concorrenza e nell’ambito del mercato specifico degli appalti, le direttive 92/50 ( servizi), 93/36/CE (forniture), 93/37 ( lavori pubblici), e 93/38/CE (settori esclusi). Direttive attuate rispettivamente 157/95, D.Lgs.n.358/92 e n.402/98, dalla L.109/94 e dai D.Lgs. N. 158/95 e 525/1999. Tutte le citate direttive europee prevedono procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.
Il diritto nazionale in materia di lavori pubblici si ritiene, a sua volta, violato, ex art.19,c.1 della L.109/94 (Legge Merloni) in forza del quale, possono essere realizzati lavori pubblici esclusivamente mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici (esclusi i lavori in economia e alcuni lavori del ministero della difesa). Inoltre, l’art.2, comma 5, della l.n.109/94 e succ. mod. stabilisce che: “per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
L’applicazione di tale fonte legislativa è innegabile se si considera che le ipotesi prese in considerazione contemplano valori e diritti di stretta pertinenza pubblica, in relazione ai quali il soggetto privato acquista connotazioni tipiche di “organismo di diritto pubblico”, tali da non poterlo sottrarre alle procedure di evidenza pubblica.
Da segnalare, sempre in materia di “urbanistica consensuale”, la sentenza 12 luglio 2001 della VI sez. della Corte di Giustizia europea in tema di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, secondo la quale, allorchè il titolare di una “concessione edilizia” (parametro di giudizio era la legge n.10/1977) o di un piano di lottizzazione realizzi direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo (totale o parziale) dei contributi dovuti per il rilascio della concessione si tratta di “appalto di lavori” in base alla normativa comunitaria. Dunque nel caso in cui il valore stimato dell’opera eguagli o superi la soglia comunitaria (art.6 Dir.93/37/CE) la direttiva comunitaria trova applicazione e con essa il procedimento di evidenza pubblica.
Pertanto l’art. 3, comma 5 , della legge provinciale in esame non rispettando i vincoli comunitari eccede dalle competenze Statutarie , in contrasto con l'articolo 4 dello Statuto Speciale e l’art. 117, primo comma della Costituzione, in relazione alla normativa statale e comunitaria succitata.
Sulla base di quanto sopra, si propone l'impugnativa della legge ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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