Dettaglio Legge Regionale

Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni. (14-4-2020)
Veneto
Legge n.10 del 14-4-2020
n.52 del 17-4-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
5-6-2020 / Impugnata
La legge della Regione Veneto n. 10 del 14 aprile 2020, recante “ Attivazione da parte dell’Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1 per violazione della competenza riservata al legislatore statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica, in violazione delll' art. 117 secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione.


L’art. 1 della legge in esame, al comma 1, autorizza la Giunta regionale a stipulare una convenzione con l’Università degli studi di Padova e con l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l’attivazione, a partire dall’anno accademico 2020/2021, da parte della suddetta Università, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione a Treviso dalla suddetta Azienda, con l’obiettivo di integrare l’offerta formativa universitaria. La modalità scelta dal legislatore regionale è quella della convenzione - di durata quindicennale - con assunzione da parte della Regione dell’intero costo relativo alla chiamata dei docenti di ruolo e dei docenti a contratto, ai sensi dell’art. 18 comma 3, legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Il medesimo art. 1, prevede poi, al comma 2, che la copertura della spesa, quantificata, su base annua, in euro 1.570.000,00, sia posta a carico del Fondo sanitario regionale, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1, “Spese correnti”, del bilancio di previsione regionale 2020/2022.
Tali previsioni regionali fanno sì che a carico del Fondo sanitario regionale, che è destinato al finanziamento degli enti sanitari regionali ai fini dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - LEA, siano posti oneri di altra natura, che derivano dallo svolgimento di corsi di laurea in medicina, con la conseguenza di ridurre la disponibilità finanziaria del servizio regionale sanitario per i LEA.
In tal modo il menzionato art. 1 delle legge in esame, ponendo a carico del fondo sanitario l’intero costo del personale docente del nuovo corso di laurea in medicina (e non solo la quota relativa alle attività assistenziali, come accade nei rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università in base al decreto legislativo n. 517/1999), distrae il fondo sanitario dalla sua destinazione in quanto distoglie dal proprio fine risorse di bilancio vincolate all’erogazione dell’assistenza sanitaria. Esso si pone pertanto in contrasto, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019, innanzitutto con l’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, che, nel garantire i livelli essenziali di assistenza, vincola il relativo finanziamento alla loro attuazione, demandandone la tutela allo Stato. In secondo luogo tale norma regionale si pone in contrasto con l’art. 20 del d. lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che “stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» e specifica “il rispetto dei vincoli di destinazione che la vigente normativa impone per il finanziamento dei livelli essenziali» (sentenza n. 197 del 2019).
L’art. 1 della legge regionale in esame pertanto viola la competenza riservata al legislatore statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ponendosi in contrasto altresì con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art.117 secondo comma, lett. m, e terzo comma, della Costituzione.

Inoltre il comma 1 dell'articolo 1, è censurabile anche sotto altro profilo. Esso, infatti, prevedendo la stipula della menzionata convezione quindicinale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS per l’attivazione del nuovo corso di laurea, al fine di incrementare il numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, determina un aumento della capacità formativa dell'Ateneo che potrebbe non coordinarsi con le disposizioni statali riguardanti la definizione del fabbisogno di dirigenti medici.
Ed infatti, il richiamato articolo 1, che non opera alcun richiamo alla vincolante programmazione nazionale del fabbisogno di medici, sembra accentuare un disallineamento tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, che è a sua volta connesso all'effettivo fabbisogno di dirigenti medici. Quest'ultimo va, infatti, determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, tenendo conto del quadro epidemiologico, dei flussi previsti in ragione dei collocamenti in quiescenza e delle esigenze di programmazione della regione con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
In definitiva, la previsione della stipula di una convezione quindicinale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana determina un aumento della capacita formativa dell'ateneo in questione, che sembra prescindere dal fabbisogno definito annualmente a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati dalle regioni e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Entro il 30 aprile di ciascun anno, infatti, il Ministro della salute determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
La norma regionale in esame, pertanto, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica contenuti nella normativa statale menzionata, viola l’ art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti l’art. 1 della legge regionale in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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