Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali. (9-11-2007)
Lombardia
Legge n.29 del 9-11-2007
n.46 del 13-11-2007
Politiche infrastrutturali
11-1-2008 / Impugnata
La legge regionale n. 29 del 9/11/2007 della Lombardia, pubblicata sul BUR n. 46 del 13/11/2007, recante norme in materia di trasporto aereo, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.
Si premette che le Regioni, in seguito alla riforma costituzionale del Titolo V ad opera della l. cost. 3/2001, hanno una competenza legislativa concorrente in materia di aeroporti; pertanto il legislatore regionale può esercitare tale competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (decreti lgs. n.96/2005 e n.172/2007) e nel rispetto del vincolo comunitario. Infatti, in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con due regolamenti, 95/93/CEE e 793/2004, finalizzati a garantire lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nel rispetto della concorrenza.
A ciò si aggiunge che l’articolo 698 del codice della navigazione individua gli aeroporti di interesse nazionale tenendo conto delle dimensioni, della tipologia del traffico, dell’ ubicazione territoriale e del ruolo strategico degli stessi.
A livello comunitario, la decisione n. 1692/96 ha altresì definito, in base al movimento annuo di passeggeri, tre categorie di aeroporti ,quali quelli che presentano componenti internazionali, comunitarie e regionali. L’articolo 1 della legge in esame, invece, assoggetta alla medesima disciplina tutti gli aeroporti situati nel territorio regionale , in quanto considerati nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l’economia intera della Regione.
Così disponendo, la legge regionale non tiene conto della suddetta classificazione e non risulta limitata pertanto agli aeroporti regionali, invadendo quindi competenze ascrivibili a materie attribuite alla legislazione dello Stato ed alla relativa potestà regolamentare ed amministrativa, così come sancito dalla sentenza della Corte Cost. n. 303/2003.

In particolare sono censurabili le seguenti disposizioni della legge in esame:

- l'art. 3 del provvedimento in esame contrasta con il reg. 95/93/CEE per diversi aspetti: in primo luogo al comma 1, nella misura in cui prevede che la Regione nomini una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aereoporti, viola il disposto dell'art. 5, comma 1 del suindicato regolamento comunitario che tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento consultivo non inserisce rappresentanti del governo regionale o locale. In proposito si segnala che, seppure il Comitato economico e sociale, nel parere in merito alla proposta di modifica del regolamento 95/93, auspicava la rappresentanza nel comitato di coordinamento degli enti locali e regionali, tale proposta non è stata inserita nelle modifiche approvate per evitare la proliferazione delle normative locali che si oppongono al gioco della libera concorrenza. In secondo luogo si rileva una difformità tra i commi 3 e 4 dell'articolo in esame, che determina il rafforzamento della posizione del rappresentante regionale, ed il regolamento su citato che, invece, non prevede nella composizione del comitato di coordinamento la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri. La norma regionale, quindi, non rispettando le predette disposizioni comunitarie, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione.

- l'art. 4 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale: la disposizione del comma 2, che attribuisce alla Regione il compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento delle fasce orarie, contrasta con l'art. 6 del reg. 793/2004/CEE che, invece, attribuisce tale ruolo in capo allo stato membro, e con l'art. 3 del d.lgs. 172/2007 che istituisce un organismo nazionale, l' E.N.A.C., chiamato a fissare i parametri di coordinamento in quanto responsabile dell'applicazione del su citato regolamento. Inoltre, il comma 2, lettera e), che riconosce in capo alla Regione il compito di prevedere sanzioni a carico del vettore viola il principio generale posto dal legislatore statale nell'art. 3 del d.lgs. 172/2007 che attribuisce tale funzione all'E.N.A.C. In ultimo, il comma 4, nella misura in cui prescrive che in caso di mancato rispetto dei parametri definiti dagli organi regionali la Regione possa diffidare il coordinatore e possa procederne alla revoca è contrario all'art. 4, comma 5 del reg. 793/2004 che definisce il coordinatore come unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie allo scopo di garantirne la neutralità e l'indipendenza. In proposito si deve prendere in considerazione il disposto dell'art. 18, comma 5 del predetto regolamento che stabilisce che il coordinatore può tener conto anche delle direttrici locali purchè non ostino all'indipendenza del coordinatore stesso, siano conformi alla normativa comunitaria e siano finalizzate ad un utilizzo più efficiente della capacità dell'aeroporto. Pertanto, la disposizione in esame viola l'art. 117, commi 1 e 3, Cost, nonché l'art. 117, comma 2, lettera h), Cost., che attribuisce la competenza legislativa allo Stato in materia di sicurezza, dato che la determinazione della banda oraria non può essere condizionata da interessi locali, ma afferisce alla sicurezza, così come definita dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 428/2004, all'efficienza e alla regolamentazione tecnica del trasporto aereo di competenza dell'ENAC.

- l’ art. 9, in materia di concessioni di gestione aeroportuale contrasta con le previsioni di cui all'art. 704 del Codice della navigazione in quanto prescrive che la Regione , per tutti gli aeroporti che ricadono nel suo territorio, emani proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC ( art.9 comma 3), che tali direttive costituiscano linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC (art.9 comma 4), laddove, invece, il citato art. 704, per gli aeroporti di rilevanza nazionale, attribuisce al Ministero dei Trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio e all'ENAC la stipulazione della relativa convenzione, nel rispetto delle direttive emanate da Ministero dei Trasporti. Il suddetto articolo del Codice della navigazione prevede un ruolo meramente consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. La disposizione statale detta, dunque, una disciplina uniforme sul territorio nazionale ed è da considerarsi norma di principio nella materia, cui tutte le Regioni devono adeguarsi. Pertanto la disposizione regionale, violando la normativa statale di riferimento che detta i principi fondamentali in materia di aeroporti, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost.

Per tali ragioni si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

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