Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. (2-12-2008)
Lazio
Legge n.20 del 2-12-2008
n.45 del 6-12-2008
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 è stata deliberata l’impugnativa della legge regionale del Lazio n. 20 del 2 dicembre 2008 in materia di comunità montane.

Si premette che la regione Lazio non ha provveduto ad ottemperare, entro il 30 settembre 2008, quanto stabilito dalla legge finanziaria 2008, e cioè il riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità stesse.
Il successivo d.P.C.M. 19 novembre 2008 ha infatti accertato la mancata attuazione della disciplina della legge finanziaria.

Pertanto, la Regione Lazio avendo approvato la legge regionale successivamente alla scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2008, avrebbe dovuto disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione del comma 20, secondo i parametri ivi previsti.
A fronte di ciò, è stato censurato l'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), laddove prevedeva che le nuove comunità montane venissero costituite in base a requisiti diversi da quelli indicati al citato comma 20.
Inoltre, la legge e la relazione tecnico-finanziaria non consentivano una esatta previsione del risparmio di spesa, non essendo possibile risalire ad una precisa quantificazione della riduzione del numero delle comunità montane; oltre, a non contenere alcuna disposizione riguardo alla ripartizione delle risorse umane.
Conseguentemente, la legge regionale è stata ritenuta in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 20 e 22, della legge n. 244/2007, e con il principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 237/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 commi 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi superati i rilievi di illegittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale essendo venute meno le norme statali a fondamento dell'impugnativa stessa.
Pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per la rinuncia all' impugnativa.
30-1-2009 / Impugnata

Il provvedimento è censurabile per le seguenti motivazioni:

La regione Lazio non ha provveduto ad ottemperare, entro il 30 settembre 2008, a quanto stabilito dall’ articolo 2, comma 17 e segg., della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), così come modificato dall'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che prevede l’obbligo per le Regioni di provvedere al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane.
Infatti, il successivo d.P.C.M. 19 novembre 2008, recante "Riordino della disciplina delle Comnità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/11/2008 - Serie generale - n. 278, ha attestato l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa e del numero delle comunità montane esistenti, previsto dal comma 17, da parte delle regioni che hanno legiferato nei termini indicati, mentre ha accertato la mancanza attuativa della disciplina della legge finanziaria da parte delle regioni inadempienti, tra cui la Regione Lazio.
Peraltro, il comma 20, dell'articolo 2, della citata legge finanziaria disciplina, in caso di mancata attuazione, entro i termini su indicati, effetti conseguenti al mancato riordino, ossia detta un particolare potere sostitutivo – sanzionatorio discendente direttamente dalla legge finanziaria: soppressione ex lege di comunità montane con determinate caratteristiche e cessazione di appartenenza per alcuni comuni. Gli effetti del comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto: nel caso di specie dal 27/11/2008.
Pertanto, la Regione Lazio avendo approvato la presente legge regionale successivamente alla scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2008, indicato dal comma 17 della legge finanziaria, avrebbe dovuto disciplinare con la presente legge gli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione del comma 20, secondo i paramentri ivi previsti.
A fronte di ciò, pur prevedendo all'articolo 1 l'applicazione dei principi contenuti nella citata legge finanziaria, è censurabile l'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), laddove prevede che le nuove comunità montane vengano costituite in base ai requisiti della "popolazione montana superiore al 50 per cento" e "superficie montana superiore al 50 per cento", ponendosi in contrasto con l'articolo 2, comma 20, lettere a), b) e d) e 22, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che analiticamente indica parametri diversi, in base ai quali la Regione deve disciplinare gli effetti soppressivi e modificativi per il riordino delle comunità montane, non tenendo, quindi, conto degli effetti conseguenti al mancato riordino entro i termini indicati dal citato comma 17 dell'articolo 2.
Inoltre, il provvedimento in esame e la relazione tecnico-finanziaria non consentono una esatta previsione del risparmio di spesa, non essendo possibile risalire ad una precisa quantificazione della riduzione del numero delle comunità montane, in quanto l'articolo 8, comma 1, della legge in esame, prevede che "non potranno comunque superare il numero complessivo di quattordici". Il provvedimento, altresì, non contiene alcuna disposizione riguardo alla ripartizione delle risorse umane, laddove il comma 22 del citato articolo 2 della L. n. 244/2007, obbliga le regioni a far salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Conseguentemente a quanto sopra evidenziato, il provvedimento, oltre a contrastare con le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 20 e 22, della legge n. 244/2007, viola, altresì, il principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

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