Dettaglio Legge Regionale

Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale. (30-7-2009)
Puglia
Legge n.14 del 30-7-2009
n.119 del 3-8-2009
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 18 settembre 2009 il Governo ha deliberato l'impugnazione della legge regionale che recava misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, in attuazione dell'intesa tra Stato, regioni ed enti locali, sottoscritta il 1° aprile 2009 finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente.
Si era infatti ritenuto, su conforme parere del Ministero dell'Economia, U.L. Finanze, che la norma contenuta nell’art. 5, comma 3, lett. c), nel prevedere il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali stabilendo, nel contempo, che il rapporto di pertinenza fosse garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, assolvendo quindi alla relativa imposta ipotecaria , contrastasse con la previsione di cui agli articoli 2643 e 2645 del Codice Civile, all’art. 9 della legge n. 122/1989, considerato che gli atti di asservimento in questione non risultavano inclusi nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione contenuto in dette norme statali.
La norma regionale era apparsa quindi porsi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) e l) della Costituzione, in materia, rispettivamente di sistema tributario e di ordinamento civile.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi, con la sentenza n. 318 del 30 novembre 2009, su analoga questione relativa ad una norma della Regione Liguria, la ha ritenuta non fondata considerato che il dettato testuale delle norme del codice civile non contiene alcun elenco, ma adotta una formulazione aperta, riferendosi ad «ogni altro atto o provvedimento», destinato a produrre gli effetti indicati. Facendo leva sul tenore della disposizione, si deve ritenere che la norma dl codice civile comporta il superamento del principio, largamente accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell’elenco degli atti da trascrivere. In base alla citata disposizione questo carattere è venuto meno, non potendosi dubitare che, nell’ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. In sostanza, dunque, l’atto da trascrivere viene identificato per relationem all’effetto che è destinato a produrre. Pertanto le denunziate violazioni delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e sistema tributario devono essere escluse.
Sulla scorta della citata giurisprudenza costituzionale, si propone di rinunciare al ricorso.
18-9-2009 / Impugnata
La legge regionale n. 14 del 30 luglio 2009, con la quale la Regione Puglia disciplina “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente”, presenta profili di illegittimità costituzionale, relativamente alla disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3, lett. c), relativo alla realizzazione dei parcheggi.
La disposizione regionale prevede, nell’ambito degli interventi edilizi straordinari previsti dalla medesima legge, il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nelle misure ivi stabilite. Nel contempo stabilisce che il rapporto di pertinenza sia garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari.
Così disponendo, la norma regionale, introduce un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare. Infatti, gli atti di asservimento in questione, non sono inclusi nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 del Codice Civile, e la legge n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo all’art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed unità immobiliari, non dispone nulla in merito alla trascrivibilità del predetto vincolo. Si fa presente che il d. lgs. N. 374/1990, recante “approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale” prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria, salvo che per le formalità eseguite a favore dello Stato. Ne consegue, pertanto, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria anche per l’ipotesi di trascrizione in commento, pur non prevista dalla normativa statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch’essa non disciplinata dalla normativa statale di riferimento.
L’art. 5, comma 3, lett. c), violando le disposizioni statali suddette in materia di pubblicità degli immobili e di pagamento di imposta ipotecaria, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) e l) della Costituzione, in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile
Si segnala, per completezza, che analoghe criticità sono state evidenziate in merito agli artt. 19 e 73 della legge regionale Liguria n. 16 del 2008, e che, conseguentemente, è stata deliberata l’impugnazione di tali norme, ai sensi dell’art. 127 Cost.
Per le ragioni sopra indicate, la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale, ex art. 127 Cost.

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