Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale. (7-8-2009)
Sardegna
Legge n.3 del 7-8-2009
n.27 del 18-8-2009
Politiche economiche e finanziarie
9-10-2009 / Impugnata
La legge regionale in esame presenta diversi profili di legittimità che di seguito si espongono.

L'art. 3, comma 1 nel disporre che "Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo". Tale disposizione invade la competenza del legislatore statale di cui all'art.117, comma 2 lett.l) Cost, in materia di ordinamento civile in quanto si evidenzia che ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n.368/2001 l'individuazione del limite quantitativo di utilizzazione del contratto a tempo determinato, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Prevedendo, inoltre, che per la selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato venga privilegiata la selezione per soli titoli, la norma eccede dalle competenze statutarie di cui all'articolo 3 in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, e viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 3, comma 2, nel prevedere che l'Amministrazione Regionale è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale, non risulta in linea con le previsioni statali che fissa la data del 31 dicembre 2010 quale termine ultimo per procedere alle stabilizzazioni (art. 17, comma 15 del DL n.78/2009, conv. In L. n. 102/2009).

Il comma 3 dell'art. 3, nel prevedere che "I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali", contrasta con l'art. 1, comma 519 della L. n.296/2006.
Tale disposizione, infatti, prevede che, "per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
Di conseguenza, il legislatore regionale nell'ampliare la categoria dei soggetti destinatari della stabilizzazione ritenendo sufficiente ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato un periodo di servizio inferiore a quello individuato dalla normativa statale di riferimento, eccede dalla competenza statutaria.

Ugualmente la disposizione contenuta nel comma 12, art. 3 nel prevedere che "l'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta", riserva l'assunzione a soggetti che sono in possesso dei requisiti indicati dalla normativa statale vigente.
Pertanto le disposizioni sopra citate, dando luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, e, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, violano i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3,51 e 97 Cost., eccedendo dalla competenza statutaria di cui all’art. 3, lett.a).
In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza" (sent. n.81/2006).

L’art. 9, commi 3 e 4, il quale detta disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. In particolare, con riferimento al comma 3, il quale prevede che “la Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB à termini della legge regionale n. 11 del 2006”, si osserva che tale materia è stata oggetto di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della regione Sardegna. La disposizione in esame, nella quale peraltro non è fatto alcun riferimento al'accordo stesso, attribuisce alla Regione ogni potere decisionale in merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e ciò in contrasto anche con quanto previsto all'ultimo periodo del punto I dell'accordo (che recita."con successivo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione Sardegna saranno concordate le modalità di attuazione del piano". Tale circostanza, eccede dalla competenza statutaria di cui all’art.5 lett.a) dello Statuto speciale di autonomia e viola il principio di leale collaborazione costituzionalmente tutelato. Con riferimento al comma 4, il quale prevede che la definizione di criteri e modalità da parte della giunta regionale e, sulla base di questi, la diretta distribuzione del personale alle istituzioni scolastiche da parte dell'assessorato alla pubblica istruzione, si rileva che tale materia incide sull'ordinamento e l'organizzazione del sistema nonché sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, atteso che le dotazioni organiche delle scuole sono determinate sulla base degli ordinamenti degli studi definiti a livello nazionale e che l'utilizzo del personale, che è competenza statale, è regolato dai contratti nazionali di comparto. Occorre, inoltre, sottolineare che nella determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione non è fatto alcun riferimento al rispetto della normativa statale in materia, nella misura in cui gli stessi costituiscono principi generali, e che non è previsto alcun coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale, circostanza anche questa che si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione costituzionalmente tutelato. Pertanto, il legislatore regionale eccede dalla competenza statutaria di cui agli art. 3 e 5 dello Statuto e viola l’art.117, comma 2 lett.m) della Cost. nonché il principio di leale collaborazione che deve informare tutti i livelli di governo.

Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

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