Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea (12-5-2022)
Sicilia
Legge n.12 del 12-5-2022
n.22 del 20-5-2022
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31/05/2023
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2022, il Governo ha deliberato l’impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della Legge regione Siciliana n. 12 del 12/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 20/05/2022 recante 'Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea'.
Il Ministero dell’Economia aveva sollevato profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, concernente le “Politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea”, e all’art. 4, concernente la “Rete operativa della Dieta Mediterranea”, della legge in esame, i quali prevedono l’adozione di un programma regionale volto ad individuare gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea, senza tuttavia riportare alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione, quindi, non quantifica tuttavia la spesa né individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte.
La disposizione è stata quindi impugnata poiché prevedeva oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria e, conseguentemente, tali da porsi in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: “ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.” Ciò comportava conseguentemente la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Successivamente la Regione Siciliana con legge del 10 agosto 2022, n.16, “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n.13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n.14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie”, ha indicato, attraverso l’art. 13, comma 100 “Integrazione della copertura finanziaria della legge 12/2022 del 22/03/2022”, specifiche voci di bilancio (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602), per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, nel senso ritenuto satisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del Ministero dell’Economia.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 ottobre 2022 ha deliberato la non impugnativa del summenzionato articolo l’art. 13, comma 100. Considerato, pertanto, che è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale con riferimento all’articolo 3 e 4, visto il parere del Ministero dell’Economia e acquisite, peraltro, le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la non applicazione “medio tempore” delle norme impugnate, sussistono i presupposti per la rinuncia all’impugnativa pendente.
Si propone, pertanto, la rinuncia totale all’impugnativa della legge regionale n. 12 del 2022 'Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea'.

14-7-2022 / Impugnata
La legge Sicilia n. 12 del 12/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 20/05/2022 recante 'Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea' presenta profili di illegittimità costituzionale per contrasto con i precetti costituzionali in materia di obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa ai sensi dell’art. 81, terzo comma della Costituzione ed eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del 1948) ponendosi altresì in contrasto con la normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, per i seguenti motivi.
La legge in esame si pone l’obiettivo di promuovere la Dieta Mediterranea, permettendo di avviare diverse iniziative che coinvolgeranno le varie filiere enogastronomiche regionali.
Ciò premesso, a fronte di iniziative regionali di sviluppo e valorizzazione che dovranno concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve rilevare la mancanza nelle legge in esame di una clausola finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, art. 19, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Pertanto la legge in esame si pone in violazione l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Ciò vale in particolare alla luce di quanto previsto all’art. 3 della legge in esame, concernente le “Politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea”, il quale prevede l’adozione di un programma regionale volto ad individuare gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea, senza tuttavia riportare alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione, quindi, non quantifica tuttavia la spesa né individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte.
Si deve concludere che la legge in esame comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria e conseguentemente, si pone in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: “ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.” Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

In tal senso si richiama anche la sentenza n. 307 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha precisato che “il rispetto dell’articolo 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i propri mezzi per farvi fronte”.
Peraltro l’obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all’art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77) e pertanto la legge in esame si pone anche in violazione della normativa regionale e delle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l’impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare riferimento all’art. 4, per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di una legge suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria nonché per violazione delle competenze statutarie regionali e della normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, di cui all’art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77).

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