Dettaglio Legge Regionale

Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione". (19-1-2010)
Basilicata
Legge n.3 del 19-1-2010
n.3 del 19-1-2010
Politiche ordinamentali e statuti
4-2-2010 / Impugnata

Preliminarmente occorre osservare che la regione Basilicata non ha ancora approvato lo Statuto e che pertanto, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza n. 4/2010, la legge elettorale regionale può modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa regionale prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statuti.
Infatti, afferma la Corte che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'articolo 5 della legge costituzionale n.1/1999 detta direttamente la disciplina dell'elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria" anche "dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica, ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto" (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale regionale può modificare, "in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali."

Per questi motivi, le disposizioni della legge regionale sono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con l’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 e con quanto stabilito dalla Corte Cost. con le sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010.

In particolare la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) la legge regionale all’articolo 1, comma 1, intende modificare le disposizioni della legge costituzionale n. 1/99, in particolare l’articolo 5, comma 1, prevedendo la modifica della composizione della lista regionale che deve essere composta unicamente dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. In ciò, oltre ad abrogare surrettiziamente le liste regionali, procede ad una modifica ed integrazione della norma costituzionale, che è preclusa alla legge regionale, in quanto fonte del diritto inferiore;
2) l’articolo 1 della suddetta legge regionale mira, in sostanza, ad eliminare la quota dei candidati alla carica di consigliere regionale (un quinto del totale dei consiglieri assegnati alla regione) eletta con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti: i cosiddetti “listini” (art. 1, comma 3, della legge n. 43 del 1995), prevedendo che le liste regionali si compongano del solo candidato alla carica di Presidente della Regione, mentre i seggi da attribuire alla lista regionale vincente vengono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati e poi assegnati nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali.
Tale disposizione, come sopra evidenziato, è censurabile per diretta violazione dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999 e con quanto stabilito dalle citate sentenze della Corte Costituzionale, che vietano modifiche sostanziali, come quelle del caso in esame, in assenza di Statuto.
Infatti, l’eliminazione delle liste regionali, essendo formate dal solo candidato a Presidente comporta una sostanziale riforma, con conseguenze non certo di “dettaglio” ma di grande rilevanza nell’ambito degli equilibri politici regionali; l’abolizione del “listino” comporta, infatti, un’ovvia, radicale modifica delle modalità di presentazione delle candidature, delle stesse scelte politiche sulle candidature e degli assetti partitici regionali. Ciò – occorre evidenziare - risulta nella competenza regionale ( vedi precedenti delle regioni Puglia, Campania, Marche e Toscana), ma solo a seguito di entrata in vigore a regime del sistema, ovvero approvazione di Statuto e di legge elettorale organica.

Si ritiene pertanto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro