Dettaglio Legge Regionale

Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n.3 in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità. (11-6-2010)
Trento
Legge n.12 del 11-6-2010
n.25 del 22-6-2010
Politiche infrastrutturali
16-7-2010 / Impugnata
La legge della Provincia di Trento, che disciplina lo sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale, presenta aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette, in via generale, che la Provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punti n.5, 17 e 18 del D.P.R. 670/1972, recante lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige, vanta potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, viabilità, comunicazioni e trasporti.
Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, (cfr. sent. N. 378/2007), quando vi sono norme che afferiscono alla tutela mabientale occorre tenere conto del fatto che la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola ecosistema) in termini generali e ommnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. N. 151/1986) ed assoluto (sent. N. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiete, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regione o dalle Province autonome in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi.Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (cfr. sent. N. 380/2007).
Pertanto, nella materia oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena in materia di urbanistica e mobilità , è però sottoposto al rispetto delle disposizioni statali che dettano standars minimi ed uniformi di tutela ambientale , ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost.
Sulla base di queste premesse risula censurabile, perché in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma 1, dello Statuto, nonché in quanto invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 8 rubricato "modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedura di approvazione del piano provinciale della mobilità".
Detta disposizione stabilisce che la Provincia , nell'approvazione del piano provinciale della mobilità, provvede all'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territoriamente interessati, degli enti gestori dei parchi, naturali provinciali qualora territorialmente interessati nel caso ricorrano i presupposti previsti dall'art. 37 della l.p. n. 1/2008 (legge urbanistica proinciale). Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun Comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai Comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una Conferenza di servizi ai fini istruttori. Contemporaneamente all'avvio della procedura relativa al'acquisizione dei pareri, la proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.
Tale disposizione, considerato che il piano in parola, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 152/2006, è soggetto a Valutazione ambientale strategica, si pone in contrasto con le disposizioni statali contenute all'art. 14 del D. Lgs. N. 152/2006, dettate in recepimeto della Dir. 2001/42/CE, che prevedono una tempistica istruttoria differente e maggiormente a tutela della partecipazione del pubblico, in quanto sono previsti 60 giorni, non comprimibili, per la consultazione, a fronte del termine di 45 giorni previsto dalla legge provinciale in oggetto. Il punto 4 del "considerando" della direttiva comunitaria di riferimento precisa:" la valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell' elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione."
In merito, la Corte Costituzionale, con sentenza n.225/2009 ha ribadito "…..questa Corte (sentenza n. 398/2006) ha già avuto occasione di affermare "che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente".
In conclusione la norma provinciale, non escludendo l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8, comma 1, lettera b) per gli atti di pianificazione soggetti a valutazione ambientale strategica, si pone in contrasto con la corrispondente normativa statale, eccedendo quindi dalle proprie competenze statutarie e violando in tal modo la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" sancita dall'art. 117, comma 2, lettera s).
Per questi motivi la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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