Dettaglio Legge Regionale

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie. (3-8-2010)
Piemonte
Legge n.18 del 3-8-2010
n.31 del 5-8-2010
Politiche economiche e finanziarie
24-9-2010 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

- L'articolo 15, recante "Modifiche della legge regionale 56/1977", inserisce dopo l'articolo 16, l'articolo 16 bis, censurabile per quanto disposto dai commi 2 e 3. In particolare il comma 2 del neo introdotto articolo 16 bis, prevede, nel caso di un piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, qualora la Regione non esprime il proprio dissenso, che le modificazioni dello strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute si intendono approvate.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare dopo la pubblicazione e le eventuali osservazioni deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia per l’approvazione tramite Conferenza dei Servizi, della variante urbanistica adottata.
Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui sopra, rivestendo una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile impatto sul territorio, ricade nel campo di applicazione della vigente normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi recata dall’articolo 6, commi da 2 a 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto deve essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, nel caso in cui le previsioni del Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comportino modifiche sostanziali al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti, è necessario attivare la procedura di VAS per quest’ultimo.
Conclusivamente, la norma regionale in esame, non prevedendo l’assoggettamento dei citati piani alla vigente disciplina sulla Valutazione Ambientale Strategica, presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto reca disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, su richiamata, afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

- E' censurabile anche l'articolo 27, recante "moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici", che prevede la sospensione sine die delle procedure autorizzative, in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla Delib.G.R. 28 settembre 2009, n. 30-12221.
Così disponendo la legge eccede la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) e s), nonché in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Nello specifico, viene in rilievo l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo sopra citato, laddove si prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”.
Il successivo comma 4 prevede che “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.
L’indicazione del termine, contenuta nel sopra citato art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Al riguardo, la Corte costituzionale è già intervenuta affermando l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che individuava una serie di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici (Corte Cost., sentenza n. 282/2009). In particolare, la Consulta ha affermato che “(…) la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni […] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali (…)” (si veda da ultimo Corte Cost., sentenza n. 168/2010).
La disposizione si espone a censure di legittimità costituzionale anche perché si pone in aperto contrasto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE e successive modifiche) le quali, sempre in base ai principi riconosciuti dalla Corte costituzionale, “nell’incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo” (Corte Cost., sentenza n. 124/2010).
Pertanto, l'articolo in esame, nella parte in cui sospende, fino all’adozione del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali, le procedure autorizzative pendenti (in corso o attivate dopo l’entrata in vigore della legge regionale) per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non integrati, si pone in contrasto con i suddetti principi, non essendo possibile che, la sospensione del procedimento di autorizzazione, non incida sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento.
Giova altresì ricordare che, in un caso analogo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 364/2006 (giudizio di legittimità dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, “Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica”), ha confermato la portata dei principi sopra richiamati, i quali precludono al legislatore regionale di disporre la sospensione di procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, proprio in quanto una siffatta sospensione integra una violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e, per tale via, dell’articolo 117, commi 1 e 3, della Costituzione.

Per i suddetti motivi si propone l'impugnazione della legge Piemonte n. 18/2010.

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