Dettaglio Legge Regionale

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale. (21-10-2010)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.17 del 21-10-2010
n.24 del 27-10-2010
Politiche ordinamentali e statuti
17-12-2010 / Impugnata

La legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) l’art. 108, comma 1, che inserisce l'articolo 5-ter nella l.r. n. 43/1990, prevede che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 KW medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possano essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA, in presenza di particolari condizioni quali la compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati, l'espletamento dell’attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali, il mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo 152/2006. Tali disposizioni non si applicano inoltre alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.
Tale disposizione regionale si pone in contrasto con le vigenti normative statali di settore contenute nel d.lgs. 152/06 che, al punto 2, lettera m) dell’Allegato IV, circa l’assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VIA, prevede la tipologia progettuale di impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.
Ne consegue che la disposizione regionale in questione si pone in contrasto con la suddetta normativa statale vigente, nella misura in cui opera una arbitraria esclusione della suindicata tipologia progettuale dal campo di applicazione della normativa relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

2) l’art. 113, che sostituisce l'art. 10 della l.r. n. 43 del 1990, relativo alla presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, dispone che non venga previsto l’obbligo stabilito invece dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 152/06 il quale dispone che alla domanda sia allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento in contrasto con le disposizioni statali succitate;

3) l'articolo 115, commi 1, 2 e 3, che sostituisce l'art. 14 della l.r. n. 43 del 1990, in materia di pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale, presenta alcune difformità rispetto alle disposizioni statali vigenti circa la presentazione delle istanze di VIA e le relative pubblicazioni di informazione al pubblico. In particolare, il comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 43 del 1990 prevede che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 2, il soggetto proponente deve pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell’ambito provinciale interessato, l’annuncio dell’avvenuta presentazione della documentazione di cui all’articolo 10, comma 1, comprendente il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale disciplinato all'art. 11 della medesima legge. Tale disposizione contrasta con quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 che, all’articolo 23, comma 1, prevede che l'istanza debba essere presentata all'autorità competente dal proponente l'opera o l'intervento, allegandole, tra gli altri, anche copia dello stesso avviso a mezzo stampa dalla cui pubblicazione, decorrono i termini per l'informazione, la partecipazione, la valutazione e la decisione. La normativa statale, pertanto, diversamente da quella regionale, prescrive che la pubblicazione degli avvisi stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza, e non successiva (dopo cinque giorni come previsto dalla norma regionale), e che tutti i termini decorrano dalla data di presentazione della istanza e non da una successiva data di pubblicazione, come invece prevede la legge regionale in esame.

4) l’articolo, 145, comma 11, punto c) modifica l’art. 30 della legge regionale n. 6/2008 aggiungendo il comma 3 bis, che prevede che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria. Con tale disposizione la Regione non tiene conto della necessità di adeguare la materia all’entrata in vigore della legge n. 66 del 2006, con la quale l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, prevede la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli Uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesta, tra l’altro, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati: tale necessità non può essere ottemperata prevedendo l’annotazione al termine della giornata di caccia in quanto in tal modo si compromette la possibilità di realizzare efficaci forme di controllo sul rispetto delle regole vigenti in materia di contingentamento dei carnieri giornalieri o stagionali da parte degli Organi di vigilanza. Tale problematica riguarda, peraltro, tutte le specie, anche quelle stanziali per le quali esiste di norma un contingentamento (piani di prelievo) giornaliero ed annuale. Pertanto, la disposizione regionale, disciplinando le modalità di utilizzo del tesserino venatorio in modo da non consentire il necessario controllo durante l’azione di caccia si pone in contrasto, anche, con l’articolo 1, comma 7bis e 18, comma 4, della L. 157/92 e con il punto 2.4.16 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici” redatta dalla Commissione europea nel 2004 ed aggiornata nel 2008.

5) l’articolo 151 modifica l’articolo 11 della l.r. n. 14 del 2007 introducendo la possibilità per la Regione di rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga, già di competenza provinciale, per ragioni di salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovra provinciale senza, tuttavia, prevedere l’obbligo di acquisizione del preventivo parere espresso dall’ISPRA, ponendosi in questo modo in contrasto con quanto dettato dall’articolo 19, comma 2 e 19 bis, comma 3 della L. 157/92 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Le disposizioni oggetto di rilievo eccedono le competenze statutarie di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto di autonomia e risultano in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché con la normativa comunitaria.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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